La Luna non è di nessuno? Sovranità, risorse e conflitti nel diritto internazionale dello spazio

da | Apr 10, 2026 | Osservatorio dell'attualità

Vi sono domande che, proprio perché formulate in modo semplice, obbligano il diritto a misurarsi con i suoi nodi più profondi. Chiedersi a chi appartengano la Luna e lo spazio extra-atmosferico significa, in realtà, interrogare il diritto internazionale su un problema classico e insieme radicalmente nuovo: se l’umanità, uscendo dai confini terrestri, riproduca le categorie tradizionali della sovranità, dell’appropriazione e dello sfruttamento economico, oppure se, al contrario, sia costretta a costruire un lessico giuridico diverso, adatto a beni che, per struttura e funzione, non tollerano l’assimilazione ai paradigmi territoriali formatisi nella modernità statale.

La prima risposta, sul piano del diritto positivo, è relativamente chiara. La Luna non appartiene a nessuno Stato; lo spazio extra-atmosferico non è suscettibile di appropriazione nazionale; i corpi celesti non possono essere acquisiti mediante proclamazioni di sovranità, occupazione, uso protratto o altri strumenti funzionalmente equivalenti. È questo il nucleo dell’Outer Space Treaty del 1967, il testo fondativo del diritto internazionale dello spazio, il quale, all’art. I, afferma che l’esplorazione e l’uso dello spazio extra-atmosferico, compresa la Luna e gli altri corpi celesti, devono avvenire nell’interesse e a beneficio di tutti i Paesi; e, all’art. II, sancisce il principio decisivo secondo cui lo spazio, la Luna e gli altri corpi celesti non sono soggetti ad appropriazione nazionale per rivendicazione di sovranità, uso, occupazione o qualsiasi altro mezzo.

Questa disposizione merita di essere letta con attenzione, perché contiene una delle rotture più significative rispetto alla logica storica del diritto internazionale classico. Per secoli, l’espansione degli spazi giuridici è avvenuta attraverso categorie territoriali: scoperta, occupazione, effettività, delimitazione, consolidamento di titoli. Il diritto dello spazio spezza, almeno in linea di principio, questa grammatica. La bandiera piantata sulla superficie lunare non produce titolo; la presenza materiale non si converte in dominio; il controllo tecnico non diventa automaticamente possesso giuridico. In altri termini, la Luna non può essere trasformata in territorio statale, né il suo suolo può essere oggetto di sovranità territoriale nel senso proprio che il diritto internazionale attribuisce a tale nozione sulla Terra.

Tuttavia, proprio quando il quadro sembra lineare, emergono le prime complicazioni. Dire che la Luna non può essere appropriata come territorio non equivale, infatti, a sciogliere ogni questione relativa al suo uso economico. Il diritto internazionale dello spazio non si esaurisce nel principio di non appropriazione; esso è attraversato, fin dall’origine, da una tensione tra apertura universalistica e possibilità di sfruttamento. L’art. 1 del Trattato del 1967 non si limita a vietare la chiusura territoriale dello spazio, ma ne proclama la libertà di esplorazione e di uso da parte di tutti gli Stati, senza discriminazioni e in condizioni di uguaglianza. Proprio qui si annida la complessità del sistema: lo spazio non è res nullius, perché non è abbandonato alla logica della prima occupazione; ma non è neppure, tecnicamente, una proprietà comune dell’umanità nel senso dominicale del termine. È piuttosto uno spazio giuridico sottratto alla sovranità esclusiva e al tempo stesso aperto a forme di utilizzazione che il diritto non ha ancora disciplinato in modo pienamente compiuto.

In questa prospettiva, assume particolare rilievo la distinzione tra il regime del corpo celeste in quanto tale e il regime delle risorse che da esso possano essere estratte. È qui che il dibattito contemporaneo si fa realmente acceso. Sul piano intuitivo, il problema può essere formulato così: se nessuno può possedere la Luna, è però possibile diventare proprietari dei materiali prelevati dalla Luna? La questione non è meramente teorica. Essa coinvolge l’estrazione di minerali, l’utilizzazione dell’acqua lunare, la produzione di carburante spaziale, la logistica delle future missioni permanenti e, più in generale, la configurazione economico-giuridica della prossima frontiera tecnologica.

Il Trattato del 1967 non offre, su questo punto, una disciplina esplicita e definitiva. Esso vieta l’appropriazione nazionale dello spazio e dei corpi celesti, ma non detta una normativa compiuta sullo statuto proprietario delle risorse una volta separate dal loro contesto naturale. Da qui nasce una fondamentale divergenza interpretativa. Secondo una prima impostazione, il divieto di appropriazione del corpo celeste non impedirebbe, di per sé, l’appropriazione delle risorse estratte, purché ciò non si traduca nella rivendicazione di una porzione di suolo lunare o nell’esercizio di una sovranità territoriale mascherata. Secondo una seconda impostazione, invece, consentire l’appropriazione privata o statale dei materiali estratti significherebbe svuotare di fatto il principio di non appropriazione, aprendo la via a forme indirette di dominio economico incompatibili con la ratio universalistica del sistema.

Il tentativo più ambizioso di affrontare tale frizione è rappresentato dall’Accordo sulla Luna del 1979. Qui il lessico cambia sensibilmente. L’art. 11 afferma che la Luna e le sue risorse naturali costituiscono il “patrimonio comune dell’umanità”, formula ben più intensa e impegnativa rispetto a quella, più prudente e più ambigua, contenuta nel Trattato del 1967. Lo stesso articolo precisa che né la superficie né il sottosuolo della Luna, né una loro parte, né le risorse naturali in situ possono diventare proprietà di Stati, organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, persone fisiche o persone giuridiche. Inoltre, l’Accordo prefigura la futura istituzione di un regime internazionale destinato a disciplinare lo sfruttamento delle risorse lunari quando esso divenga concretamente possibile, in vista di uno sviluppo ordinato, di una gestione razionale e di una equa distribuzione dei benefici.

Eppure, proprio il testo che più chiaramente prova a costruire un regime solidaristico e istituzionalizzato delle risorse spaziali è anche quello che ha avuto il minore successo politico. Le principali potenze spaziali non hanno aderito all’Accordo del 1979, con la conseguenza che esso, pur rilevante sul piano sistematico e teorico, non è riuscito a imporsi come fondamento operativo di un regime universale. Questo dato è decisivo. Nel diritto internazionale, la forza di un modello normativo dipende non solo dalla sua coerenza assiologica, ma anche dalla sua capacità di essere accettato dagli attori che dispongono delle tecnologie, delle risorse finanziarie e delle capacità effettive di accesso allo spazio. Da questo punto di vista, il Moon Agreement rappresenta una proposta ordinante rimasta, almeno finora, largamente incompiuta.

Il vuoto lasciato da questa mancata universalizzazione è stato progressivamente occupato da una prassi normativa di segno diverso. Alcuni Stati hanno adottato legislazioni interne che, senza affermare alcuna sovranità sui corpi celesti, riconoscono ai soggetti autorizzati la possibilità di acquisire diritti sulle risorse spaziali estratte. La tecnica giuridica impiegata è raffinata: non si rivendica il territorio, ma si ammette la commerciabilità del prodotto dell’attività estrattiva; non si proclama un dominio sulla Luna, ma si costruisce un titolo sul materiale separato dal corpo celeste. In tal modo, il divieto di appropriazione territoriale viene formalmente rispettato, mentre si apre lo spazio per una economia delle risorse extraterrestri.

Questa evoluzione segna uno spartiacque teorico di prima grandezza. Il diritto internazionale dello spazio, nato in un contesto segnato dalla Guerra fredda e da una forte preoccupazione anticoloniale, è oggi sottoposto alla pressione di logiche industriali e commerciali che ne sollecitano una reinterpretazione. La questione non è più soltanto impedire la militarizzazione o la territorializzazione dello spazio; è anche stabilire se e fino a che punto il principio di libertà d’uso possa legittimare attività economiche intensive, e se tali attività debbano essere governate da regole di mercato temperate dalla supervisione statale, oppure da un regime internazionale più robusto, imperniato sulla cooperazione, sulla condivisione e sull’equità distributiva.

È in questo contesto che assumono rilievo anche gli Artemis Accords, i quali, pur non essendo un trattato multilaterale vincolante in senso stretto, esprimono una linea politico-giuridica di forte impatto. Essi si muovono all’interno del quadro dell’Outer Space Treaty, ne richiamano i principi generali e cercano di tradurli in prassi operative per le missioni contemporanee. Ciò che interessa, però, non è soltanto il loro contenuto tecnico, quanto la filosofia di fondo che li anima: l’idea che l’attività spaziale del XXI secolo debba essere resa compatibile con il diritto internazionale esistente, ma senza attendere la costruzione di un nuovo e articolato regime globale delle risorse. In questa impostazione si percepisce chiaramente la preferenza per una regolazione incrementale, pragmatica, fondata su accordi tra Stati operativamente coinvolti e su standard di comportamento che precedono, e in qualche misura sostituiscono, la grande codificazione universale.

Il punto, allora, diventa un altro: dove finisce l’uso legittimo e dove comincia l’appropriazione vietata? La domanda non è oziosa, perché la distanza tra le due categorie può diventare, nella prassi, estremamente sottile. Un conto è estrarre risorse da un sito lunare nell’ambito di una missione autorizzata e sottoposta a controllo statale; altro conto è predisporre, attorno a quell’attività, un sistema di esclusione di fatto tale da impedire ad altri soggetti di accedere alla medesima area o di svolgervi attività analoghe. Il rischio è evidente: che il divieto di appropriazione formale venga aggirato attraverso tecniche di controllo funzionale, logistico o tecnologico, capaci di produrre una signoria sostanziale senza rivendicarla apertamente sul piano del titolo giuridico.

Sotto questo profilo, il diritto internazionale dello spazio si trova oggi in una situazione non dissimile da quella che, in altri ambiti, ha accompagnato la trasformazione dei beni comuni globali in oggetto di competizione economica. Anche qui il problema non è soltanto la disponibilità astratta del bene, ma la distribuzione concreta del potere di accesso, di sfruttamento e di esclusione. Chi possiede i mezzi per raggiungere la Luna, installare infrastrutture, assicurare continuità operativa e presidiare le aree strategiche dispone di un vantaggio che il diritto, da solo, fatica a neutralizzare. Per questo il dibattito giuridico sullo spazio è destinato a intrecciarsi sempre più con il tema della giustizia internazionale, delle diseguaglianze tecnologiche e delle nuove asimmetrie geopolitiche.

Non va dimenticato, peraltro, che il sistema costruito dal Trattato del 1967 resta, sotto un altro profilo, fortemente statocentrico. L’art. 4 dispone che gli Stati sono internazionalmente responsabili per le attività nazionali nello spazio extra-atmosferico, comprese quelle svolte da enti non governativi, e che tali attività devono essere autorizzate e costantemente sorvegliate. Questo passaggio è essenziale. Esso significa che l’impresa privata, per quanto economicamente potente e tecnologicamente avanzata, non agisce in una terra di nessuno normativa. Ogni operatore spaziale resta giuridicamente mediato dallo Stato di appartenenza o di autorizzazione. Ne consegue che la competizione per le risorse lunari non è, in senso proprio, soltanto una competizione tra imprese; è, più profondamente, una competizione tra ordinamenti, modelli regolatori e strategie statali di proiezione nello spazio.

A ciò si aggiunge un’ulteriore distinzione, spesso trascurata nella divulgazione non specialistica: una cosa è il corpo celeste, altra cosa sono gli oggetti lanciati nello spazio e le infrastrutture costruite dall’uomo. Il diritto internazionale riconosce che gli oggetti spaziali restano sottoposti alla giurisdizione e al controllo dello Stato di registrazione; analogamente, installazioni, moduli abitativi, veicoli e attrezzature non perdono la loro riferibilità giuridica per il solo fatto di trovarsi sulla Luna. In termini concreti, una base lunare, un rover o un impianto di estrazione possono appartenere al soggetto legittimato che li ha inviati o installati; ma questa titolarità non si estende al suolo lunare circostante, né genera una sovranità territoriale sul sito. Il diritto, dunque, separa nettamente l’artificio umano dal supporto cosmico su cui esso insiste.

Se si guarda al quadro d’insieme, la risposta alla domanda iniziale deve allora essere formulata con rigore. La Luna non appartiene a nessuno, se per appartenenza si intende una relazione dominicale o sovrana assimilabile a quella che conosciamo per i territori terrestri. Ma sarebbe ugualmente impreciso dire che la Luna “appartiene a tutti” nel senso semplice e quasi moralistico che questa formula evoca nel linguaggio comune. Il diritto internazionale non ha istituito una comproprietà universale del corpo celeste; ha piuttosto costruito un regime di non appropriazione, di libertà di accesso e di uso, di destinazione pacifica, di responsabilità statale e di cooperazione. Siamo, dunque, davanti a un bene sottratto alla sovranità esclusiva, non a un bene distribuito in quote ideali tra tutti i membri della comunità internazionale.

La vera partita, oggi, non concerne più la titolarità astratta della Luna, ma il regime giuridico della sua valorizzazione economica. Ed è su questo terreno che il diritto internazionale è chiamato a una scelta di civiltà. Potrà limitarsi a registrare l’ascesa di un modello nel quale il divieto di appropriazione territoriale convive con la crescente privatizzazione delle utilità estratte; oppure potrà cercare di recuperare, con strumenti nuovi e realistici, l’intuizione originaria secondo cui lo spazio costituisce un ambito che, proprio per la sua eccezionale natura, esige forme di governo non integralmente subordinate alla logica della potenza e del mercato.

In definitiva, la questione “a chi appartengono la Luna e lo spazio?” ha una risposta che è al tempo stesso giuridicamente netta e politicamente incompiuta. Netta, perché il diritto internazionale esclude la sovranità nazionale sulla Luna e sui corpi celesti. Incompiuta, perché resta ancora controverso se lo sfruttamento delle risorse possa svilupparsi entro il solo schema dell’autorizzazione statale e dell’iniziativa economica, oppure richieda una disciplina internazionale più esigente, più istituzionalizzata e più equa. È precisamente in questa frattura tra non appropriazione del territorio e possibile appropriazione del valore che si giocherà, con ogni probabilità, il futuro giuridico dello spazio.

 

Written by Davide Nalin

Articoli simili

0 commenti