Ci sono temi nei quali il dibattito pubblico smette quasi subito di ragionare e comincia a reagire. Il Papa è uno di questi. Basta una dichiarazione ostile, una polemica politica, una frase volutamente provocatoria, e il discorso si spacca in due blocchi opposti. Da un lato, si invoca la libertà di espressione come se fosse un potere senza misura, capace di assorbire tutto: giudizi, insulti, accuse, aggressioni verbali. Dall’altro, si suggerisce che il Pontefice, proprio per la sua posizione unica di guida della Chiesa cattolica e di vertice di un soggetto riconosciuto dal diritto internazionale, debba considerarsi protetto da una sorta di extraterritorialità simbolica, quasi sottratto alla critica ordinaria. In realtà, né l’una né l’altra impostazione reggono davvero al confronto con le fonti.
La domanda, per essere trattata seriamente, va formulata in termini meno emotivi e più giuridici. Non si tratta di chiedersi se il Papa sia, in astratto, criticabile. In un contesto pluralista, una simile risposta non può che essere positiva. Il punto vero è un altro: stabilire se il diritto internazionale conosca un limite speciale alla libertà di espressione quando la critica investe il Pontefice, tenuto conto del fatto che egli non è soltanto il capo della Chiesa cattolica, ma è anche posto al vertice della Santa Sede, soggetto di diritto internazionale, in rapporto con lo Stato della Città del Vaticano. E proprio qui emerge il primo dato fermo: il diritto internazionale non conosce una immunità generale del Papa rispetto alla critica; conosce, invece, limiti giuridici alla parola quando essa oltrepassa la soglia dell’opinione e si converte in illecito.
La disposizione dalla quale occorre prendere avvio è l’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, secondo cui “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione; incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”. Il rilievo della norma è immediato. La libertà di espressione, nel sistema internazionale dei diritti, non è concepita come libertà chiusa entro i confini dello Stato di appartenenza, ma come libertà che si esercita anche oltre frontiera. Già questo basta a chiarire che la critica non perde tutela per il solo fatto di avere come destinatario una figura collocata in un altro ordinamento o investita di particolare rilievo morale, religioso o istituzionale.
Su un piano più strettamente vincolante, il riferimento centrale resta l’art. 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966. Il paragrafo 1 stabilisce che “Nessuno può essere molestato per le proprie opinioni”. Il paragrafo 2 precisa che “ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto o a stampa, in forma artistica, o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta”. Il paragrafo 3 introduce, però, il necessario contrappeso, disponendo che l’esercizio di tali libertà “comporta doveri e responsabilità speciali” e può essere sottoposto a restrizioni, ma solo se queste siano “espressamente stabilite dalla legge” e risultino “necessarie” “per il rispetto dei diritti o della reputazione altrui” oppure “per la salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche”.
È in questa architettura che si colloca il nucleo della questione. Il diritto internazionale non protegge una libertà di espressione assoluta; protegge una libertà di espressione ampia, forte, tendenzialmente prioritaria, ma non sciolta da limiti. Ne discende che criticare il Papa, anche duramente, non diventa illecito per il solo fatto che il destinatario della critica è il Papa. La critica rimane, in linea di principio, nel perimetro di tutela dell’art. 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Ne esce soltanto quando degeneri in lesione illegale della reputazione, in istigazione alla violenza, in appello discriminatorio o in altra forma di abuso espressivo prevista dall’ordinamento.
Proprio per questo è indispensabile affiancare all’art. 19 anche l’art. 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che costituisce il riferimento corretto per la tutela dell’onore e della reputazione. La norma dispone che “nessuno può essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né ad attacchi illegali al suo onore e alla sua reputazione” e aggiunge che “ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o offese”. Il punto è di grande rilievo, perché impedisce due errori opposti. Il primo è sostenere che il diritto internazionale ignori il problema reputazionale delle figure pubbliche. Non è così. Il secondo è ricavare da questa tutela una sorta di divieto generale di critica. Anche questo sarebbe errato. L’art. 17 protegge contro gli attacchi illegali all’onore e alla reputazione; non sterilizza il dissenso, non congela la polemica, non sottrae le figure apicali al giudizio pubblico. In termini più semplici: la contestazione resta lecita; la falsa imputazione diffamatoria no.
La stessa logica si ritrova nell’art. 20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, che segna il passaggio dal dissenso all’istigazione. Il paragrafo 1 stabilisce che “qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge”. Il paragrafo 2 dispone che “qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge”. Qui la linea di confine è ancora più netta. Se la critica al Papa resta sul terreno dell’opinione, pur aspra o provocatoria, essa rimane protetta. Se invece si trasforma in appello all’odio religioso, in chiamata alla discriminazione contro i cattolici, in istigazione all’ostilità o alla violenza, allora la questione cambia radicalmente. Non si è più davanti a un esercizio della libertà di espressione, ma a un discorso che il diritto internazionale impone agli Stati di reprimere mediante legge.
Il primo risultato sistemico, dunque, è abbastanza chiaro. Il diritto internazionale non contiene una norma che vieti di criticare il Papa in quanto Papa. Contiene, piuttosto, un insieme di regole che distinguono la critica dalla diffamazione, il dissenso dall’odio, l’opinione dall’istigazione violenta. È una struttura meno enfatica di quella che compare di solito nelle reazioni mediatiche, ma molto più seria e molto più solida.
Lo stesso bisogno di precisione si impone quando viene evocato il principio di non intervento. Nel discorso corrente questo principio viene spesso richiamato come se bastasse una frase ostile proveniente dall’estero per parlare di ingerenza internazionale. In realtà il riferimento corretto è l’art. 2, paragrafo 7, della Carta delle Nazioni Unite, secondo cui “nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite a intervenire in questioni che appartengano essenzialmente alla competenza interna di uno Stato”. La norma riguarda, anzitutto, i rapporti tra l’Organizzazione e gli Stati membri, ma esprime un principio più generale dell’ordinamento internazionale: la sfera sovrana di ciascuno Stato non può essere compressa da indebite ingerenze esterne. Tuttavia, dilatare questo principio fino a ricomprendervi una critica verbale rivolta al Papa da un soggetto straniero significa forzare il significato stesso della norma. Il non intervento presuppone una interferenza qualificata, idonea a incidere sulle scelte riservate di un altro soggetto internazionale. Non basta una dichiarazione polemica, neppure se proveniente da una personalità di grande rilievo politico, se essa non si traduce in pressione coercitiva, condizionamento istituzionale o effettiva ingerenza nella sfera di sovranità altrui.
Un chiarimento analogo va compiuto sul terreno del diritto diplomatico. La Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 viene spesso richiamata in modo generico, quasi che potesse fungere da base normativa per una tutela speciale dell’onore dei capi di Stato o delle autorità religiose. Ma l’oggetto della Convenzione è diverso. L’art. 27 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche stabilisce che “lo Stato accreditatario permette e protegge la libera comunicazione della missione per tutti i fini ufficiali” e disciplina, nei commi successivi, la corrispondenza ufficiale, la valigia diplomatica e gli strumenti di comunicazione della missione. Si tratta dunque di una norma che tutela la libertà delle comunicazioni diplomatiche, non di una disposizione che vieti la critica al Papa o che attribuisca alla Santa Sede un potere giuridico speciale di reazione coercitiva contro opinioni espresse all’estero.
Né il quadro muta se si guarda alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Anche qui è necessario evitare richiami impropri. L’art. 2 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati contiene definizioni generali e non formula né il principio di non intervento né un generale obbligo di buona fede politica. Se si vuole richiamare la buona fede in materia pattizia, il riferimento corretto è l’art. 26, secondo cui “ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere da esse eseguito in buona fede”. Se, invece, si vuole richiamare il criterio interpretativo generale, il riferimento corretto è l’art. 31, che dispone che “un trattato deve essere interpretato in buona fede secondo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo”. Da qui una conclusione molto semplice: né la Convenzione del 1961 né quella del 1969 contengono una base testuale da cui ricavare un generale divieto di critica nei confronti del Papa.
Naturalmente resta la peculiarità della Santa Sede. Ma anche qui conviene evitare confusioni. La Santa Sede è soggetto di diritto internazionale; conclude accordi, intrattiene relazioni diplomatiche, partecipa stabilmente alla vita della comunità internazionale. Tutto questo è vero. Ma la sua soggettività internazionale rileva sul piano della capacità giuridica internazionale, non sul piano della costruzione di una immunità del Pontefice rispetto alla critica. Il fatto che il Papa sia collocato al vertice di un soggetto internazionale non basta a trasformare ogni parola ostile in una questione interstatale. Significa solo che la Santa Sede può reagire, se del caso, sul terreno diplomatico e istituzionale; non che disponga di una protezione speciale contro il dissenso.
Diverso è il caso in cui la critica sia imputabile a un organo dello Stato. In tale ipotesi, il problema non si esaurisce più nella libertà di espressione del singolo, ma si trasferisce sul terreno della responsabilità internazionale statale. Ai sensi dell’art. 2 degli Articoli sulla responsabilità degli Stati per fatti internazionalmente illeciti, vi è illecito internazionale quando una condotta è attribuibile allo Stato e costituisce violazione di un suo obbligo internazionale; ai sensi dell’art. 4, la condotta di qualsiasi organo statale è considerata atto dello Stato, a prescindere dalla funzione esercitata. Ne consegue che, se a parlare è un Presidente in carica o altro organo statale nell’esercizio delle sue attribuzioni, la dichiarazione può essere imputata allo Stato. Ciò non significa, tuttavia, che ogni critica ufficiale al Papa o alla Santa Sede diventi, per ciò solo, illecita. Occorre pur sempre verificare se il contenuto della dichiarazione integri la violazione di una specifica obbligazione internazionale: ad esempio, se travalichi in incitamento all’odio religioso o alla violenza, vietato dall’art. 20 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ovvero se si traduca, per il suo contesto e per i suoi effetti, in una forma di coercizione o interferenza illecita nella sfera sovrana altrui. In mancanza di tali ulteriori presupposti, anche una dichiarazione ufficiale resta, di regola, sul terreno della polemica politica e diplomatica, non ancora su quello dell’illecito internazionale.
Le vere difficoltà interpretative, a ben vedere, si concentrano allora in tre punti essenziali. Il primo riguarda il confine tra critica legittima e diffamazione. È un confine che oggi tende a farsi meno nitido, perché il linguaggio pubblico è sempre più aggressivo, allusivo, iperbolico. Ma il criterio giuridico non cambia: una polemica aspra, una valutazione severa, perfino una frase sgarbata non integrano, per ciò solo, un illecito internazionale. Diverso è il caso in cui vengano formulate affermazioni false, consapevolmente lesive e idonee a produrre un attacco illegale all’onore e alla reputazione. In tale ipotesi la protezione dell’art. 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici arretra, mentre viene in primo piano la tutela predisposta dall’art. 17.
Il secondo punto riguarda il passaggio dalla critica individuale al discorso d’odio religioso. Qui l’art. 20, paragrafo 2, del Patto internazionale sui diritti civili e politici assume il suo massimo rilievo. Se la dichiarazione non si limita a colpire il Papa, ma si trasforma in un appello all’odio contro i cattolici, contro la Chiesa o contro una confessione religiosa in quanto tale, il problema non è più la liceità di una critica politica o ideologica. Diventa, invece, il problema dell’incitamento alla discriminazione, all’ostilità o alla violenza, cioè di una condotta che il diritto internazionale impone agli Stati di vietare.
Il terzo punto riguarda la tendenza, molto frequente nel dibattito pubblico, a convertire una polemica politico-mediatica in una vera controversia internazionale. La Santa Sede, se ritiene gravi, offensive o inopportune certe dichiarazioni, può certamente reagire sul terreno diplomatico. Può farlo con prese di posizione ufficiali, richieste di chiarimento, note verbali, proteste istituzionali. Ma una protesta diplomatica non equivale automaticamente alla contestazione di un illecito internazionale in senso tecnico. E neppure è corretto immaginare che qualunque attrito reputazionale o simbolico possa essere trasferito, quasi meccanicamente, davanti alla Corte internazionale di giustizia.
Anche qui il dato normativo aiuta a evitare forzature. L’art. 94 della Carta delle Nazioni Unite stabilisce che “ciascun membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte internazionale di giustizia in ogni controversia di cui sia parte”. La norma riguarda dunque l’obbligo di esecuzione delle decisioni della Corte nelle controversie in cui uno Stato sia già parte; non attribuisce un diritto generale di adire la Corte per qualsiasi contrasto politico o reputazionale. L’art. 96 della Carta delle Nazioni Unite dispone invece che “l’Assemblea generale o il Consiglio di sicurezza possono chiedere alla Corte internazionale di giustizia un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica”, mentre altri organi e istituti specializzati possono farlo nei limiti della loro competenza e previa autorizzazione. Si è dunque nel campo dei pareri consultivi, non del contenzioso ordinario tra Stati. Quanto allo Statuto della Corte internazionale di giustizia, esso disciplina struttura, competenza e funzionamento della Corte, ma non consente di sostenere che una polemica pubblica contro il Papa possa, senza ulteriori presupposti, trasformarsi automaticamente in una controversia giudiziaria internazionale con esito vincolante.
Alla fine, il diritto internazionale restituisce una risposta meno spettacolare di quella che piace alla polemica, ma molto più persuasiva sul piano giuridico. Il Papa non gode, in quanto Papa, di una protezione speciale contro la critica proveniente da cittadini stranieri. La Santa Sede, pur essendo soggetto di diritto internazionale, non dispone di un potere generale di limitazione della libertà di espressione esercitata all’estero. La libertà di espressione resta tutelata dall’art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e dall’art. 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966; il diritto all’onore e alla reputazione è protetto dall’art. 17 del Patto internazionale sui diritti civili e politici; l’incitamento all’odio religioso, alla discriminazione e alla violenza è vietato dall’art. 20 del medesimo Patto; il principio di non intervento, ricavabile dall’art. 2, paragrafo 7, della Carta delle Nazioni Unite, non può essere dilatato fino a trasformare ogni giudizio ostile in una illecita ingerenza internazionale; la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, e segnatamente l’art. 27, tutela la libera comunicazione della missione diplomatica, non l’immunità dalla critica; la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, agli artt. 26 e 31, richiama rispettivamente la buona fede nell’esecuzione dei trattati e i criteri generali della loro interpretazione, ma non fonda alcun divieto generale di polemica contro autorità religiose o capi di soggetti sovrani.
Il punto di equilibrio, in definitiva, è limpido. La critica è lecita, anche quando abbia ad oggetto il Papa. Cessa di esserlo quando si converte in falsa aggressione reputazionale, in discorso d’odio religioso, in incitamento alla violenza o in altra condotta vietata dalla legge interna conforme agli obblighi internazionali. Fuori da queste ipotesi, il diritto internazionale non protegge il Pontefice dal dissenso. Protegge, più propriamente, lo spazio giuridico entro il quale il dissenso può esprimersi senza trasformarsi in sopruso.




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