La sentenza della Corte di giustizia UE (causa C-258/24) si inserisce nel quadro della disciplina europea sulla parità di trattamento in materia di occupazione (dir. 2000/78/CE), chiarendo i limiti entro cui un’organizzazione religiosa può subordinare il rapporto di lavoro al rispetto della propria etica confessionale.
Il diritto dell’Unione impone un equilibrio tra due interessi contrapposti:
- da un lato, il diritto dell’organizzazione religiosa alla propria identità etica e all’autonomia organizzativa;
- dall’altro, il diritto del lavoratore a non subire discriminazioni fondate sulla religione o sulle convinzioni personali (artt. 10 e 21 Carta dei diritti fondamentali UE).
Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità, ma nel rispetto dei criteri europei di proporzionalità.
La Corte precisa che un requisito religioso (come il non abbandono della Chiesa) può giustificare un licenziamento solo se risulta:
- essenziale, in relazione alla natura delle mansioni;
- legittimo, rispetto all’etica dell’organizzazione;
- giustificato e proporzionato, nel contesto concreto dell’attività lavorativa.
La verifica di tali condizioni è rimessa al giudice nazionale, che non può limitarsi a recepire l’autovalutazione dell’ente religioso.
Il licenziamento risulta in linea di principio illegittimo quando:
- l’organizzazione impiega lavoratori non appartenenti alla stessa religione per le medesime mansioni;
- il lavoratore non manifesta comportamenti ostili o incompatibili con i valori dell’ente.
In tali casi, il requisito religioso perde il carattere di essenzialità, rivelandosi una discriminazione diretta.
Nel caso esaminato:
- una consulente cattolica è stata licenziata per aver abbandonato la Chiesa;
- tuttavia, l’associazione impiegava anche consulenti non cattolici;
- la lavoratrice continuava a rispettare le direttive etiche (tutela del nascituro);
- l’abbandono era motivato da ragioni personali e fiscali, non da dissenso sui valori fondamentali.
Secondo la Corte, tali elementi depongono per la non essenzialità del requisito religioso, rendendo il licenziamento difficilmente giustificabile.
Grava sull’organizzazione l’onere di dimostrare:
- un rischio concreto e serio per la propria identità etica;
- la necessità e proporzionalità del requisito imposto.
Il giudice nazionale è titolare del controllo pieno su tali condizioni, pur senza sindacare il contenuto dell’etica religiosa in sé.
La pronuncia rafforza un modello in cui l’autonomia delle organizzazioni religiose non è assoluta, ma funzionalizzata e limitata dal principio di uguaglianza sostanziale.
Ne deriva una progressiva “procedimentalizzazione” del potere datoriale religioso, sottoposto a verifica giudiziale in termini di coerenza, necessità e non discriminazione, con significativa incidenza anche sugli ordinamenti nazionali.




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