Associazioni non riconosciute e responsabilità ex art. 38 c.c.: natura di garanzia dell’obbligazione del rappresentante e limiti all’azione del creditore

da | Mar 19, 2026 | Osservatorio dell'attualità

L’ordinanza n. 2913/2026 della Corte di Cassazione interviene sull’interpretazione dell’art. 38 c.c., chiarendo la natura della responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto delle associazioni non riconosciute, con rilevanti implicazioni sistematiche e applicative, in particolare nel settore delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD). La Suprema Corte afferma più nello specifico che la responsabilità del legale rappresentante: • non costituisce un debito proprio dell’amministratore; • non implica un’assunzione diretta dell’obbligazione “come se avesse contratto in proprio”; • ha invece natura di obbligazione accessoria ex lege, collegata all’attività svolta per l’ente. Si tratta, dunque, di una responsabilità che nasce dalla legge in funzione di garanzia, e non da un’autonoma fonte negoziale. La Corte inquadra tale responsabilità nell’ambito delle garanzie legali assimilabili alla fideiussione, con due precisazioni: • la responsabilità è accessoria rispetto al debito dell’associazione; • non è tuttavia sussidiaria, permanendo la solidarietà tra ente e rappresentante. Tale qualificazione consente di applicare, in via analogica, la disciplina codicistica della fideiussione. Dalla natura di garanzia deriva una conseguenza centrale: • il creditore deve agire tempestivamente per conservare la garanzia; • in particolare, deve proporre azione contro l’associazione entro sei mesi dalla scadenza del debito e coltivarla con diligenza. In difetto, si verifica la decadenza, con conseguente liberazione del rappresentante dalla responsabilità solidale. Le dichiarazioni rese dal legale rappresentante (es. richiesta di rateizzazione): • non integrano un riconoscimento di debito personale; • producono effetti in quanto atti riferibili all’associazione; • possono rilevare ai fini dell’interruzione o impedimento della decadenza, nei limiti dell’obbligazione riconosciuta. La pronuncia chiarisce dunque la struttura della responsabilità nelle associazioni non riconosciute: • si esclude una trasformazione automatica del rappresentante in debitore originario; • si configura una responsabilità funzionale all’attività rappresentativa, non personale in senso pieno; • si rafforza la coerenza con il sistema delle garanzie. Nel contesto delle associazioni sportive dilettantistiche: • i dirigenti restano esposti a responsabilità, ma entro i limiti di una garanzia legale tipizzata; • i creditori devono gestire il rapporto con maggiore attenzione, soprattutto sotto il profilo temporale; • assume rilievo la corretta qualificazione degli atti e delle dichiarazioni rese nel corso del rapporto. La decisione si colloca in un’ottica di riqualificazione sistematica dell’art. 38 c.c., riconducendo la responsabilità del rappresentante a un modello di garanzia e non di obbligazione primaria. Ne deriva un assetto più equilibrato tra tutela del creditore e protezione del soggetto che agisce per l’ente, in linea con i principi generali in materia di obbligazioni e garanzie.

Written by Davide Nalin

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