A cura di Davide Nalin
ll processo penale non si celebra più soltanto nelle aule di giustizia. Sempre più spesso, prima ancora che il giudice decida, stampa, televisione e social media costruiscono una narrazione parallela, nella quale l’indagato diventa “colpevole” agli occhi dell’opinione pubblica. L’articolo affronta questo nodo attraverso due casi emblematici: Garlasco e Ruby/Minetti.
Al centro vi è la presunzione di non colpevolezza, sancita dall’art. 27, comma 2, Cost., ma anche dalla CEDU, dalla Carta di Nizza e dal diritto dell’Unione europea. Questa garanzia non vale solo dentro il processo: impone anche alle autorità pubbliche e alla comunicazione giudiziaria di non trasformare un’accusa in una sentenza anticipata.
Il segreto investigativo, previsto dagli artt. 329 e 114 c.p.p., diventa così la prima difesa contro il processo mediatico. Garlasco mostra il rischio della circolazione incontrollata di atti e ricostruzioni investigative; Ruby/Minetti quello della sovrapposizione tra cronaca giudiziaria, politica e giudizio morale.
La conclusione è chiara: le norme esistono, ma faticano a reggere l’urto della comunicazione digitale.
1) Premessa: la giustizia penale al cospetto della comunicazione di massa.
La riflessione di Olivia Dufour, sviluppata in Justice et médias. La tentation du sacre (2019), muove dalla constatazione che la giurisdizione penale non riesce più a sottrarsi alla pressione della comunicazione di massa. La tesi dell’autrice, giornalista e giurista, è che il sistema giudiziario si trovi oggi attraversato e talora condizionato dalle rivelazioni della stampa, dalle petizioni promosse online e dalle cosiddette inchieste parallele, che si svolgono fuori dalle aule di giustizia ma con effetti retroattivi sul processo. La diffusione capillare dei social media ha amplificato un fenomeno preesistente — quello che la dottrina francese definisce procès médiatique e che la letteratura italiana ricostruisce sotto l’etichetta di processo mediatico — trasformandolo in un meccanismo permanente di anticipazione del verdetto, in cui la qualificazione di colpevolezza precede, e talvolta sostituisce, l’accertamento giurisdizionale.
Il punto di osservazione di Dufour interessa il giurista italiano per due ragioni convergenti. Da un lato, la pressione mediatica entra in tensione con il principio di presunzione di non colpevolezza, che è canone costituzionale e convenzionale prima ancora che processuale. Dall’altro, essa si nutre quasi sempre di una violazione del segreto investigativo, perché la circolazione di atti, intercettazioni e dichiarazioni nelle fasi anteriori al dibattimento presuppone un’apertura del fascicolo che la legge processuale espressamente esclude. Le riflessioni di Dufour si saldano con due vicende italiane di particolare evidenza, capaci di funzionare da casi-paradigma. Il caso Garlasco, originato dall’omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007, ha attraversato due assoluzioni e una successiva condanna definitiva di Alberto Stasi nel 2015, ed è stato riaperto con una nuova iscrizione, nei confronti di Andrea Sempio, da parte della Procura di Pavia, sino all’avviso di conclusione delle indagini comunicato pochi giorni fa. Il caso Ruby, e in particolare la posizione di Nicole Minetti nell’ambito del processo cosiddetto Ruby bis, definito con condanna in via definitiva nel 2019 a due anni e dieci mesi per favoreggiamento della prostituzione, ha rappresentato negli anni 2010-2011 un punto di massima esposizione della cronaca giudiziaria al circuito televisivo e politico-mediatico. Le due vicende, tra loro distanti per oggetto, mettono a fuoco aspetti diversi della medesima patologia: nella prima, la circolazione di materiale investigativo e la sua narrazione spettacolare; nella seconda, l’assorbimento della cronaca giudiziaria nel discorso politico e nella rappresentazione mediatica del costume.
2) Il quadro normativo: presunzione di non colpevolezza e segreto investigativo.
Il fondamento dell’istituto della presunzione di non colpevolezza si rinviene anzitutto nell’art. 27, secondo comma, della Costituzione, a tenore del quale «l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva». Si tratta di una formula che la dottrina prevalente ricostruisce come regola di trattamento e, al contempo, come regola di giudizio: l’imputato non può essere equiparato al colpevole prima della pronuncia irrevocabile, né sul piano sostanziale, né su quello processuale, né, di riflesso, sul piano della comunicazione pubblica. La regola di trattamento impone che ogni soggetto pubblico — magistratura, polizia giudiziaria, autorità politiche, organi amministrativi — si astenga dal presentare l’indagato o l’imputato come responsabile prima dell’accertamento definitivo; la regola di giudizio impone che il dubbio operi a favore dell’imputato e che l’onere della prova gravi integralmente sull’accusa.
La medesima garanzia è espressa, sul piano sovranazionale, dall’art. 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo cui «ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata», e dall’art. 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che ribadisce il principio nei medesimi termini. Il quadro è completato dalla Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, che, all’art. 4, vieta espressamente alle autorità pubbliche di presentare l’indagato o l’imputato come colpevole prima dell’accertamento legale, e impone agli Stati membri di adottare misure idonee a garantire il rispetto del principio anche nella comunicazione esterna. La direttiva costituisce, sul piano euro-unitario, il primo strumento di armonizzazione che affronta espressamente il versante comunicativo della presunzione di innocenza, riconoscendo come l’erosione del principio si consumi in misura crescente fuori dalle aule di giustizia.
La direttiva è stata recepita nell’ordinamento interno con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, che ha introdotto un articolato regime di cautele a tutela dell’indagato e dell’imputato nei rapporti con la comunicazione istituzionale. In particolare, l’art. 2 del decreto vieta alle autorità pubbliche di rendere dichiarazioni che presentino la persona sottoposta a indagini o imputata come colpevole prima della sentenza irrevocabile; gli artt. 3 e 4 disciplinano le condizioni per la diffusione di informazioni sui procedimenti penali da parte delle procure, subordinandola alla strumentalità rispetto a esigenze investigative o a ragioni di interesse pubblico, e imponendo la forma del comunicato ufficiale o della conferenza stampa autorizzata dal procuratore della Repubblica. Il decreto ha così trasposto, sul piano interno, il nucleo centrale dell’obbligo eurounitario di protezione del soggetto accusato dalla rappresentazione anticipata di colpevolezza, formalizzando un canale di comunicazione strutturato e limitando le iniziative individuali dei singoli magistrati o degli ufficiali di polizia giudiziaria.
Sul versante processuale, la disciplina che governa la riservatezza degli atti delle indagini preliminari è racchiusa, in primo luogo, nell’art. 329 del codice di procedura penale. La disposizione stabilisce, al primo comma, che «gli atti d’indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari». Il secondo comma riconosce al pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, la facoltà di disporre con decreto motivato la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi, ovvero la prosecuzione del segreto su atti specifici quando la loro conoscenza possa ostacolare l’accertamento. La norma è completata dall’art. 114 c.p.p., che pone il divieto di pubblicazione, anche parziale, degli atti coperti dal segreto e degli atti delle indagini preliminari fino al loro deposito nelle forme di legge, ammettendo la pubblicazione del solo contenuto degli atti non più segreti. Il sistema si chiude, sul fronte sanzionatorio, con l’art. 326 del codice penale, che incrimina la rivelazione e l’utilizzazione di segreti d’ufficio da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio. Si aggiungono, in ambito di intercettazioni, gli artt. 268 e seguenti c.p.p., più volte riformati negli ultimi quindici anni con l’obiettivo di selezionare le conversazioni rilevanti, di delimitare la conoscibilità dei brogliacci e di restringere lo spazio di pubblicazione del materiale captativo non utile al procedimento.
Il quadro normativo si presenta, dunque, articolato su tre livelli distinti ma coordinati: la garanzia costituzionale e convenzionale della presunzione di non colpevolezza; il presidio della comunicazione istituzionale, ridisegnato dal d.lgs. n. 188 del 2021 in attuazione della Direttiva 2016/343/UE; il regime processuale e penale del segreto investigativo, posto dagli artt. 329 e 114 c.p.p., dagli artt. 268 e ss. c.p.p. in materia di intercettazioni e dall’art. 326 c.p.
3) Inquadramento sistemico: convergenza dei piani di tutela e funzione del segreto.
La ricostruzione sistemica dell’istituto richiede di cogliere il rapporto funzionale tra i tre livelli normativi appena richiamati. La presunzione di non colpevolezza opera come principio-cornice, vincolante non solo per il giudice e per le parti del processo, ma per ogni autorità pubblica chiamata a rappresentare lo stato del procedimento al di fuori delle sedi giurisdizionali. La disciplina del d.lgs. n. 188 del 2021 traduce tale principio in regole di comportamento per la comunicazione delle autorità investigative e giudiziarie, individuando nel comunicato ufficiale e nella conferenza stampa autorizzata gli strumenti tipici e nominativamente regolati di interlocuzione con i mezzi di informazione. Il segreto investigativo, infine, costituisce il presidio tecnico-processuale che preserva la riservatezza degli atti durante la fase in cui la presunzione di non colpevolezza è massimamente esposta al rischio di erosione mediatica, perché l’indagato non dispone ancora di un contraddittorio strutturato in cui replicare alle ipotesi accusatorie.
Il segreto di cui all’art. 329 c.p.p. svolge in tale architettura una duplice funzione. Esso protegge, in primo luogo, l’efficacia delle indagini, evitando che la diffusione prematura degli atti vanifichi attività di acquisizione probatoria ancora in corso o pregiudichi la genuinità del materiale dichiarativo. In secondo luogo, esso protegge la posizione individuale del soggetto sottoposto a indagini, sottraendolo al rischio che la divulgazione di elementi unilateralmente raccolti dalla pubblica accusa, e non ancora vagliati nel contraddittorio, lo esponga a un giudizio sociale incompatibile con la presunzione costituzionale di non colpevolezza. Le due funzioni, ancorché concettualmente distinguibili, operano in modo sinergico: la dispersione del segreto compromette al tempo stesso l’interesse oggettivo dell’ordinamento alla genuinità dell’accertamento e l’interesse soggettivo del singolo a non essere consegnato alla rappresentazione pubblica come colpevole.
Il rapporto con il diritto di cronaca, garantito dall’art. 21 della Costituzione, richiede una composizione particolarmente delicata. La libertà di informazione assume valore primario nell’ordinamento costituzionale e copre, in linea di principio, anche le vicende giudiziarie di rilievo pubblico; tuttavia, essa incontra un limite nelle norme che presidiano il segreto investigativo e nella regola, ricavabile dal combinato disposto dell’art. 27, secondo comma, Cost. e dell’art. 4 della Direttiva 2016/343/UE, che impone di rappresentare l’indagato e l’imputato in termini compatibili con la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva. La cronaca giudiziaria può legittimamente riferire i fatti del procedimento, ma non può presentarli in chiave assertiva di colpevolezza, né può fondarsi sulla pubblicazione di atti coperti dal segreto in violazione dell’art. 114 c.p.p. La consolidata triade dei requisiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca — verità, interesse pubblico, continenza — si proietta sulla cronaca giudiziaria con una connotazione specifica: la verità si misura sulla provvisorietà dell’ipotesi accusatoria, l’interesse pubblico si commisura al rilievo oggettivo della vicenda processuale, la continenza si traduce nel divieto di forme espressive che equivalgano a una sentenza anticipata.
In questa prospettiva sistemica, le suggestioni che Dufour raccoglie nella propria indagine — la giustizia esposta alle petizioni online, alle inchieste parallele, alla pressione delle redazioni — descrivono dinamiche che l’ordinamento italiano non ignora, ma che intercetta attraverso la stratificazione delle tutele appena descritta. L’avvento dei social media non ha modificato il dato normativo, ma ha reso più frequente la sua trasgressione, perché la circolazione virale di atti e intercettazioni avviene oggi in tempi e con un’ampiezza incompatibili con i tradizionali presidi di riservatezza, e tende a saturare lo spazio pubblico prima che il processo possa offrire la propria risposta.
4) Il caso Garlasco come paradigma di processo mediatico.
La vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di Garlasco il 13 agosto 2007, costituisce uno dei più rilevanti banchi di prova della tenuta delle garanzie sin qui ricostruite. Il caso, originato dal ritrovamento del cadavere da parte dell’allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi, ha conosciuto un primo grado di assoluzione (2009), un giudizio d’appello con identico esito (2011), un annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, una condanna a sedici anni di reclusione nel giudizio d’appello-bis e la conferma definitiva da parte della Cassazione nel 2015. Nel 2025 la Procura di Pavia ha riaperto le indagini iscrivendo Andrea Sempio nel registro degli indagati per concorso in omicidio; nel maggio 2026 è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini. La vicenda processuale, nella sua durata quasi ventennale, è stata accompagnata da un’incessante esposizione mediatica, che ha attraversato la stampa quotidiana, i programmi televisivi a carattere divulgativo e, nell’ultimo decennio, l’intero ecosistema dei social media.
Il caso si presta a una lettura sistematica per più ragioni. In primo luogo, la circolazione di elementi di indagine — perizie, intercettazioni, fotografie della scena del crimine, ricostruzioni grafiche — si è prodotta sin dalla fase delle indagini preliminari, e ha alimentato un dibattito pubblico che, in più momenti, è apparso incompatibile con il regime di riservatezza imposto dall’art. 329 c.p.p. e dal divieto di pubblicazione dell’art. 114 c.p.p. La diffusione di tali contenuti, in molti casi, si colloca in linea di principio entro l’area di operatività dell’art. 326 c.p.
In secondo luogo, la riapertura del caso, nel 2025, e la successiva chiusura delle indagini nel maggio 2026 hanno fatto emergere — in misura ancora più accentuata che in passato — una dinamica di rappresentazione binaria, in cui l’opinione pubblica si è polarizzata tra posizioni «innocentiste» e «colpevoliste», con riferimento sia alla posizione del condannato in via definitiva, sia a quella del nuovo indagato. Tale polarizzazione è stata amplificata dalle reti sociali e dai programmi televisivi a carattere informativo-di intrattenimento, ed è stata accompagnata da operazioni di inchiesta parallela che hanno talora anticipato, talora contraddetto, talora orientato la narrazione delle attività degli inquirenti. La struttura argomentativa di tali operazioni — selezione di indizi, costruzione di scenari alternativi, assegnazione di ruoli ai protagonisti — riproduce, sul piano comunicativo, lo schema del processo penale, ma senza i suoi presidi: il contraddittorio, la formazione della prova in dibattimento, la pubblicità soltanto per gli atti che la legge consente, la tutela rafforzata della posizione del soggetto indagato.
In terzo luogo, con riferimento alla posizione della nuova persona sottoposta alle indagini si pone con particolare evidenza il problema della presunzione di non colpevolezza nei confronti di un soggetto raggiunto soltanto da un avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p. Tale atto, per espressa qualificazione normativa, non costituisce esercizio dell’azione penale e non integra in alcun modo un giudizio di colpevolezza; eppure, nella narrazione mediatica, esso tende a essere ricevuto come anticipazione del verdetto, in violazione tanto della regola di trattamento dell’art. 27, secondo comma, Cost., quanto dell’art. 4 della Direttiva 2016/343/UE e degli obblighi sulle autorità pubbliche posti dal d.lgs. n. 188 del 2021. Al tempo stesso, la posizione del soggetto già raggiunto da condanna definitiva resta protetta dall’efficacia preclusiva del giudicato, salvi gli istituti straordinari e in particolare la revisione del giudicato disciplinata dagli artt. 629 e seguenti c.p.p., attivabile in presenza di nuove prove idonee a fondare l’assoluzione.
Il caso Garlasco esemplifica, dunque, la sovrapposizione fra processo giurisdizionale e processo mediatico nelle sue tre dimensioni: la dispersione del segreto investigativo, l’erosione della presunzione di non colpevolezza nei confronti dell’indagato, la persistenza di una narrazione pubblica che continua a operare anche oltre il giudicato e in parallelo rispetto alle nuove iscrizioni. La vicenda mostra, con particolare nettezza, come il presidio normativo predisposto dal legislatore non perda vigore, ma incontri una difficoltà strutturale di effettività in un ecosistema comunicativo nel quale gli attori della divulgazione sono molteplici, frammentati e non sempre riconducibili al circuito professionale dei mezzi di informazione tradizionali.
5) Il caso Ruby/Minetti e la cronaca giudiziaria nello spazio politico-televisivo.
Una diversa, ma non meno significativa, esemplificazione si ricava dalla vicenda nota come caso Ruby, e in particolare dalla posizione di Nicole Minetti, all’epoca consigliera regionale della Lombardia, condannata in via definitiva nel 2019 per favoreggiamento della prostituzione, all’esito di una vicenda processuale articolata su più gradi di giudizio e su un giudizio d’appello-bis a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione. La vicenda si è sviluppata, sul piano giudiziario, fra il 2010 e il 2019, e ha visto al centro l’attività investigativa sulle cosiddette «cene eleganti» nella residenza di Arcore e il complesso degli incontri intercorsi presso gli appartamenti di via Olgettina a Milano. Il procedimento principale (Ruby uno) ha riguardato l’allora Presidente del Consiglio dei ministri, imputato per concussione e prostituzione minorile, conclusosi in via definitiva con l’assoluzione in appello e in Cassazione; il procedimento Ruby bis ha riguardato la posizione di Minetti e di altri imputati per favoreggiamento della prostituzione; il procedimento Ruby ter ha riguardato l’ipotesi di corruzione in atti giudiziari.
Sul piano della rappresentazione mediatica, il caso ha rappresentato, negli anni 2010 e 2011, un punto di massima saturazione della cronaca giudiziaria all’interno del discorso politico-televisivo. La pubblicazione di stralci di intercettazioni, la circolazione di nominativi e immagini delle giovani donne coinvolte, l’inserimento di contenuti processuali in trasmissioni di intrattenimento e di approfondimento politico hanno generato una rappresentazione che ha sopravanzato, in molteplici occasioni, la fase tecnica del procedimento. Il caso pone, sotto questo profilo, due ordini di questioni distinti.
La prima questione concerne il rispetto dell’art. 114 c.p.p. con riguardo agli atti pubblicati nei mesi delle indagini preliminari e nelle prime fasi del giudizio. La diffusione di stralci di intercettazioni di conversazioni private, alcune delle quali penalmente irrilevanti rispetto alla contestazione, ha reso evidente la difficoltà strutturale del divieto di pubblicazione di operare in un contesto comunicativo nel quale la cronaca politica si avvale degli atti dell’indagine come materiale di valutazione del personale di governo. La successiva riforma in materia di intercettazioni, intervenuta nel quadro degli artt. 268 e ss. c.p.p., ha introdotto presidi più restrittivi sulla selezione delle conversazioni e sull’accessibilità dei brogliacci, rispondendo, sul piano sistematico, proprio a quella patologia.
La seconda questione concerne la rappresentazione delle persone coinvolte nei loro profili extra-processuali. La vicenda Minetti mostra, in modo particolarmente nitido, come la cronaca giudiziaria abbia operato attraverso una sovrapposizione fra il piano della responsabilità penale e quello del giudizio di costume o, peggio morale, generando un effetto di stigmatizzazione che ha investito tanto le fasi anteriori al primo grado quanto quelle successive al passaggio in giudicato. Il fenomeno solleva una questione che la disciplina della Direttiva 2016/343/UE e del d.lgs. n. 188 del 2021 affronta soltanto in parte, perché tale disciplina si concentra sulle dichiarazioni delle autorità pubbliche, mentre la rappresentazione mediatica del caso Ruby ha assunto, in misura significativa, la forma di una narrazione costruita da operatori dell’informazione e da soggetti politici, non sempre ascrivibili alla nozione tecnica di autorità procedente.
Va segnalato, inoltre, un profilo aggiuntivo emerso nel 2026. La concessione, nel febbraio 2026, della grazia presidenziale ai sensi dell’art. 87, undicesimo comma, della Costituzione, e la successiva pubblicazione, da parte di una testata giornalistica, di rilievi critici sui presupposti dell’istanza, hanno generato una nuova fase di esposizione mediatica. La grazia, atto di clemenza individuale di esclusiva spettanza presidenziale e definito sulla base di un articolato apparato di pareri, è stata sottoposta a un vaglio di tipo giornalistico che, indipendentemente dalla legittimità delle singole iniziative, ha avuto l’effetto di riaprire un perimetro narrativo che il giudicato e il provvedimento di clemenza avrebbero, in linea di principio, chiuso. Anche in questa fase si manifesta la cifra ricostruttiva di Dufour: la giustizia non riesce più a sottrarsi alla pressione delle rivelazioni, perché lo spazio pubblico tende a riaprire ciò che il sistema giurisdizionale, attraverso le sue regole formali, ha definito o comunque circoscritto.
Il caso Minetti, nelle sue molteplici fasi, illumina pertanto un profilo distinto da quello del caso Garlasco: laddove quest’ultimo evidenzia il problema della circolazione di atti d’indagine in vicende di criminalità comune ad alta esposizione, il primo evidenzia il problema dell’assorbimento della cronaca giudiziaria nel discorso politico e nella rappresentazione mediatica del costume, con un effetto di stigmatizzazione che opera lungo l’intero ciclo del procedimento e oltre il suo formale esaurirsi.
6) Indicazioni della giurisprudenza.
Il diritto vivente sviluppatosi attorno alle disposizioni richiamate compone un quadro tridimensionale. La giurisprudenza costituzionale ha definito la portata e la natura del precetto di cui all’art. 27, secondo comma, Cost.; la giurisprudenza di legittimità ha tracciato i confini applicativi dell’art. 326 c.p. quale presidio penale del segreto investigativo; la giurisprudenza convenzionale ha elaborato un’articolata dogmatica delle dichiarazioni delle autorità pubbliche idonee a violare la presunzione di innocenza. I tre filoni vanno esaminati separatamente, salvo poi essere ricondotti a unità sistematica.
6.1. La giurisprudenza costituzionale: la presunzione di non colpevolezza come regola di trattamento e la sua proiezione sulla comunicazione pubblica.
La Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 124 del 1972, ha qualificato l’art. 27, secondo comma, Cost. come norma di diretta operatività, traducendola nella formula secondo cui l’imputato non deve essere considerato né innocente né colpevole, ma «soltanto imputato»: una posizione processualmente neutra, incompatibile con qualsiasi anticipazione di giudizio. Il principio è stato successivamente declinato in tre direttrici ermeneutiche fra loro coordinate: regola di trattamento, che vieta di equiparare l’indagato e l’imputato al colpevole nel corso del procedimento; regola probatoria, che pone l’onere della prova in capo all’accusa; regola di giudizio, che impone l’assoluzione in caso di insufficienza o contraddittorietà della prova, secondo il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Particolare rilievo, ai fini della presente trattazione, assume la sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 10 marzo 1966, che, in tema di divieto di pubblicazione di atti processuali, ha affermato come «nei confronti dell’imputato la divulgazione a mezzo della stampa di notizie frammentarie, ancora incerte perché non controllate, e per lo più lesive dell’onore, può essere considerata in contrasto col principio, garantito dall’art. 27, secondo comma, della Costituzione, della non colpevolezza fino a quando non sia intervenuta sentenza di condanna». La pronuncia, ancorché remota, conserva centralità sistematica perché ricollega espressamente il presidio del divieto di pubblicazione alla presunzione di non colpevolezza, anziché ridurlo a strumento meramente endoprocessuale di tutela dell’efficacia delle indagini. Essa fornisce, in altre parole, la prima saldatura giurisprudenziale fra il divieto oggi cristallizzato dall’art. 114 c.p.p. e il principio di rango costituzionale che ne costituisce il presupposto sostanziale.
Più di recente, la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, pronunciata in materia di rapporti tra giudizio penale e cognizione delle questioni civili in caso di estinzione del reato per prescrizione, ha confermato che la presunzione di non colpevolezza, letta in combinato disposto con l’art. 6, paragrafo 2, CEDU e con l’art. 4 della Direttiva 2016/343/UE, opera anche nei procedimenti diversi da quello penale e si estende al tempo successivo alla sua conclusione, vincolando ogni autorità pubblica a non trattare il soggetto assolto, o nei cui confronti il procedimento sia stato altrimenti definito senza condanna, come se fosse di fatto colpevole. La pronuncia rappresenta uno degli snodi più significativi della recente giurisprudenza costituzionale italiana sul punto, perché formalizza l’adesione interna alla ricostruzione convenzionale della presunzione di innocenza come garanzia che esorbita dal singolo processo e investe la complessiva attività dei pubblici poteri.
6.2. La giurisprudenza di legittimità sull’art. 326 c.p.: oggetto, struttura e perimetro della tutela.
Sul versante penalistico, la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto in modo costante la violazione del segreto investigativo al modello dell’art. 326 c.p., qualificandola come reato proprio del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio. La fattispecie è stata variamente ricostruita, sul piano della struttura, come reato di pericolo; in particolare, Cass. pen., Sez. V, n. 46174 del 2004 ha qualificato l’ipotesi del primo comma come reato di pericolo concreto, posto a tutela del buon andamento dell’amministrazione, leso allorché la divulgazione della notizia sia anche soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio. Una linea giurisprudenziale parzialmente diversa, valorizzata dalla recente Cass. pen., Sez. VI, n. 45280 del 10 dicembre 2024 — pronuncia relativa alla rivelazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio nel procedimento sulla presunta «Loggia Ungheria» — qualifica il delitto come reato di pericolo presunto allorché l’obbligo del segreto sia imposto direttamente dalla legge, come accade per gli atti delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 329 c.p.p.: in tal caso la valutazione del pericolo è effettuata in via normativa, e la condotta di rivelazione è di per sé offensiva, senza necessità di indagine in fatto sulla concreta incidenza pregiudizievole.
Quanto all’oggetto, la giurisprudenza ha chiarito che la nozione di «notizia di ufficio» non coincide con quella di documento riservato, ma include ogni informazione funzionalmente collegata all’attività dell’ufficio. Cass. pen., Sez. VI, n. 36357 del 15 settembre 2004 e Cass. pen., Sez. VI, n. 35647 del 30 agosto 2004 hanno chiarito che integra il reato la divulgazione, da parte di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, del contenuto di un’informativa di reato o di un’annotazione di servizio, restando irrilevante che gli atti siano già conosciuti in un ambito limitato di persone, qualora la condotta abbia avuto l’effetto di estendere la conoscenza a settori più vasti di pubblico. Tale linea ha trovato successiva conferma in Cass. pen., Sez. VI, n. 39337 del 29 settembre 2015, in fattispecie relativa alla consegna di un’informativa, da parte di un ufficiale di polizia provinciale, a un esponente politico, che a sua volta la inoltrava a un quotidiano determinandone l’integrale pubblicazione.
Sotto il profilo soggettivo, particolare rilievo ai fini della disamina del processo mediatico assume Cass. pen., Sez. VI, n. 5818 dell’8 febbraio 2017, che ha qualificato come incaricato di pubblico servizio l’autista soccorritore del servizio 118 e ha ritenuto integrato il reato nella condotta di rivelazione, da parte del medesimo, di notizie relative alla dinamica di tre omicidi a un giornalista. La pronuncia conferma che il flusso informativo verso gli operatori dell’informazione, allorché proviene da un soggetto gravato dall’obbligo del segreto, è penalmente rilevante anche al di fuori dei tradizionali apparati investigativi. Una linea coerente è espressa, con riferimento alla peculiare posizione del cancelliere giudiziario, da Cass. pen., Sez. VI, n. 49133 del 29 ottobre 2013, che ha richiamato l’obbligo di scrupoloso segreto d’ufficio gravante sul personale degli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 159 della legge n. 1196 del 1960.
Quanto al rapporto fra la condotta del pubblico ufficiale e quella dell’extraneus — tipicamente il giornalista — la Cass. pen., Sez. VI, n. 45280 del 2024 ha precisato che l’art. 326 c.p. punisce esclusivamente il propalatore della notizia riservata, sicché un’interpretazione conforme ai principi di legalità e tassatività di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., suggerisce di non estendere la punibilità all’extraneus che si sia limitato a ricevere e a divulgare a sua volta la notizia, salvo che egli abbia influito sulla scelta del pubblico agente di operare la rivelazione. Tale ricostruzione è coerente con la tutela costituzionale delle fonti fiduciarie del giornalista, configurata dall’art. 21 Cost. e specificata, sul piano processuale, dall’art. 200, terzo comma, c.p.p. La distinzione fra rivelazione del segreto in senso stretto, riferita all’atto in quanto materialità documentale, e diffusione del solo contenuto delle notizie — ipotesi quest’ultima generalmente ricondotta entro il diverso perimetro del divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 c.p.p. — emerge dunque non come distinzione meramente quantitativa, ma come distinzione qualitativa attinente al bene giuridico tutelato e alla qualifica soggettiva dell’autore.
La giurisprudenza ha altresì specificato i limiti negativi della fattispecie. Non integra il reato la comunicazione di notizie ormai di dominio pubblico, né la diffusione del «mero fatto» dell’avvenuto compimento di un’attività di accertamento, quando la rivelazione non investa né la natura né i risultati dell’indagine svolta. La giurisprudenza ha, in sostanza, costruito un perimetro della punibilità sensibile alla concretezza dell’offesa, ma rigoroso nei casi in cui l’oggetto della divulgazione coincida con il nucleo informativo dell’atto investigativo o ne riveli i contenuti sostanziali.
6.3. La giurisprudenza convenzionale sull’art. 6, paragrafo 2, CEDU: dichiarazioni delle autorità pubbliche e presunzione di innocenza.
Sul piano convenzionale, il leading case è costituito dalla sentenza Allenet de Ribemont c. Francia del 10 febbraio 1995, con la quale la Corte europea dei diritti dell’uomo ha affermato che la presunzione di innocenza di cui all’art. 6, paragrafo 2, CEDU non si esaurisce in una garanzia procedurale interna al processo, ma esige che alcun rappresentante dello Stato dichiari un soggetto colpevole di un reato prima che la sua colpevolezza sia stata legalmente accertata da un tribunale. Nel caso di specie, le dichiarazioni rese alla stampa dal Ministro dell’Interno francese e da alti ufficiali di polizia, che avevano indicato il ricorrente quale uno degli istigatori di un omicidio, sono state ritenute incompatibili con il principio convenzionale, ancorché non provenienti dall’organo giudicante. La pronuncia, oltre a estendere ratione subiecti il vincolo della presunzione di innocenza all’insieme dei rappresentanti dello Stato, ha affermato un canone di riservatezza qualificata della comunicazione pubblica, secondo cui le autorità non sono inibite dall’informare l’opinione pubblica sulle indagini in corso, ma devono farlo «con tutta la discrezione e tutto il riserbo imposti dal rispetto della presunzione di innocenza».
La linea Allenet de Ribemont ha trovato puntuale sviluppo nelle pronunce successive. La sentenza Daktaras c. Lituania del 10 ottobre 2000 ha precisato che la valutazione sulla compatibilità di una dichiarazione pubblica con l’art. 6, paragrafo 2, CEDU deve essere condotta avendo riguardo alle circostanze concrete e al contesto in cui essa è stata resa, distinguendo fra dichiarazioni che esprimono la convinzione di colpevolezza dell’interessato — incompatibili con la presunzione di innocenza — e dichiarazioni che si limitano a descrivere uno «stato di sospetto», ammissibili a determinate condizioni. La distinzione è di estrema rilevanza pratica, perché traccia il discrimine fra cronaca giudiziaria legittima e anticipazione di un giudizio di colpevolezza.
Sul versante delle decisioni giudiziarie, la sentenza Minelli c. Svizzera del 25 marzo 1983 — antecedente sistematico ad Allenet de Ribemont — ha statuito che la presunzione di innocenza è violata anche in assenza di una formale constatazione di colpevolezza, ogni qualvolta la motivazione di un provvedimento riveli che l’autorità giudicante consideri il soggetto come colpevole. La giurisprudenza successiva — sintetizzata, fra le altre, dalle pronunce Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna del 6 dicembre 1988 e Kamasinski c. Austria del 19 dicembre 1989 — ha confermato che la presunzione di innocenza condiziona l’onere della prova, le presunzioni di fatto e di diritto, il diritto a non contribuire all’autoincriminazione e, soprattutto ai fini che qui interessano, la pubblicità che può essere data al caso prima dello svolgimento del processo.
Più recentemente, la sentenza Pasquini c. Repubblica di San Marino del 20 ottobre 2020 ha esteso la portata della garanzia oltre i confini temporali del processo penale, affermando che, affinché l’art. 6, paragrafo 2, CEDU sia «pratico ed effettivo», esso deve operare anche dopo la conclusione o l’interruzione del procedimento, al fine di proteggere le persone assolte o nei cui confronti il procedimento sia stato altrimenti chiuso senza condanna dall’essere trattate dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fossero di fatto colpevoli. La pronuncia, già richiamata dalla Corte costituzionale italiana nella menzionata sentenza n. 182 del 2021, completa il quadro definendo la presunzione di innocenza come garanzia che presidia l’intera vita pubblica del soggetto coinvolto in un procedimento penale, e non soltanto la fase processuale.
6.4. Sintesi sistemica: la convergenza dei tre filoni.
L’esame combinato dei tre filoni giurisprudenziali consente di trarre alcune conclusioni di rilievo sistematico. In primo luogo, la presunzione di non colpevolezza è stata progressivamente ricostruita come garanzia che vincola l’insieme dei pubblici poteri, e non soltanto l’organo giudicante: dalla sentenza Allenet de Ribemont della Corte europea alla sentenza n. 182 del 2021 della Corte costituzionale, il diritto vivente ha ampliato l’ambito subiettivo di operatività del principio fino a includere ministri, autorità di polizia, organi inquirenti e ogni altro rappresentante dello Stato. In secondo luogo, il presidio penalistico del segreto investigativo, costruito attorno all’art. 326 c.p. e ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, è coerente con l’orientamento convenzionale, perché individua nella divulgazione anticipata degli atti il principale fattore di erosione della presunzione di non colpevolezza. In terzo luogo, la giurisprudenza, nel suo complesso, ha sviluppato un canone di riservatezza qualificata della comunicazione pubblica che non vieta tout court l’informazione sulle indagini, ma la subordina al rispetto di forme idonee a non pregiudicare la posizione del soggetto coinvolto.
Nel rapportare tali coordinate alle vicende esaminate nei paragrafi 4 e 5, va segnalato che le considerazioni qui svolte non esprimono valutazioni di merito sui singoli procedimenti — la cui ricostruzione tecnica esula dal perimetro della presente trattazione — ma costituiscono un parametro di lettura sistematica delle dinamiche di esposizione mediatica che li hanno accompagnati. Gli esiti processuali e gli atti procedimentali richiamati sono assunti come fatti notori, mentre le coordinate giurisprudenziali sono indicate con riferimento alle sole pronunce verificate.
7) Criticità interpretative.
La principale criticità che il sistema delinea attiene al rapporto tra il segreto interno di cui all’art. 329, primo comma, c.p.p. e il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 c.p.p. Le due norme operano su piani distinti: la prima vincola i soggetti che, in ragione del proprio ufficio, hanno conoscenza degli atti; la seconda inibisce la pubblicazione e si rivolge in primo luogo agli operatori dell’informazione. Quando la fuga di notizie origina da un soggetto interno all’apparato investigativo, l’antigiuridicità è duplice: si configura, da un lato, l’ipotesi tipica dell’art. 326 c.p.; dall’altro, la successiva pubblicazione integra l’illecito di cui all’art. 114 c.p.p. La struttura concorrente delle due fattispecie non sempre conduce, sul piano applicativo, a un’adeguata risposta sanzionatoria, soprattutto quando l’identificazione della fonte si presenta complessa. La vicenda Garlasco, nel suo arco temporale, offre una rappresentazione plastica di tale difficoltà, perché la circolazione di materiali sensibili — perizie, ricostruzioni della scena del delitto, stralci di intercettazioni — è avvenuta in misura difficilmente ascrivibile a una sola fonte e in un arco temporale che ne ha reso onerosa la repressione.
Una seconda criticità riguarda la nozione di «autorità pubblica» rilevante ai fini della Direttiva 2016/343/UE e del d.lgs. n. 188 del 2021. La nozione include certamente magistrati requirenti, giudicanti (GIP), organi di polizia giudiziaria e amministrazioni dotate di poteri investigativi; più problematico è il coordinamento con le esternazioni di soggetti politici o di vertici istituzionali, le quali, pur non promanando dall’apparato giudiziario, sono idonee a produrre l’effetto vietato di rappresentare l’indagato come colpevole. Il decreto del 2021 si concentra sull’apparato giudiziario in senso stretto, lasciando alla disciplina costituzionale il presidio dei restanti spazi. Nel caso Ruby, in particolare, il sovrapporsi di interventi politici e di rappresentazioni mediatiche ha reso evidente come il presidio normativo, pur tecnicamente coerente, mostri un deficit di copertura quando i soggetti che alimentano la narrazione di colpevolezza non siano riconducibili alla nozione tecnica di autorità procedente.
Una terza area di tensione è data dalla circolazione di contenuti sui social media, dove la diffusione avviene per condotte individuali frammentate, spesso prive di una matrice professionale e dunque sottratte al codice deontologico dei giornalisti. La normativa attuale, costruita sul modello della stampa e della radiotelevisione tradizionali, mostra in questo ambito un deficit di effettività: il divieto di pubblicazione dell’art. 114 c.p.p. permane in vigore, ma la sua azionabilità nei confronti di una platea diffusa di utenti si rivela strutturalmente debole, e il rimedio penale dell’art. 326 c.p. presuppone l’individuazione del soggetto qualificato dal quale proviene la rivelazione. È in questo spazio applicativo che si colloca, con particolare evidenza, la sollecitazione ricostruttiva di Dufour: la giustizia non resiste alle rivelazioni mediatiche perché la struttura della comunicazione contemporanea consente alla notizia di superare, per via fattuale, il presidio normativo della segretezza. La vicenda Garlasco nella sua fase 2025-2026, con la creazione di comunità online dedicate alla discussione del caso, alla riproposizione di materiali e alla produzione di contro-narrazioni, esemplifica con nettezza tale fenomeno.
Si aggiunga che la diffusione di intercettazioni telefoniche o ambientali pone problemi peculiari, governati dal regime speciale degli artt. 268 e seguenti c.p.p., come modificati dalle riforme intervenute nell’ultimo quindicennio in materia di selezione, deposito e pubblicabilità delle conversazioni captate. La logica della disciplina è coerente con il sistema generale del segreto: anticipare e rendere selettivo il vaglio di rilevanza, in modo da limitare la circolazione di materiale sensibile non utile al procedimento. La vicenda Ruby, nella sua fase mediaticamente più intensa, ha rappresentato uno dei principali fattori di accelerazione di tale linea evolutiva, avendo posto in evidenza il danno sistemico derivante dalla pubblicazione indiscriminata di conversazioni captate, in larga misura penalmente irrilevanti.
Una quarta criticità, di ordine più generale, riguarda la sopravvivenza delle narrazioni mediatiche oltre il momento conclusivo del procedimento. Il giudicato penale produce, nell’ordinamento, un effetto preclusivo che soltanto gli istituti straordinari — primo fra tutti la revisione di cui agli artt. 629 e ss. c.p.p. — possono incidere. La narrazione mediatica, di contro, opera secondo logiche proprie e non conosce un equivalente principio di stabilità: il caso può essere riaperto, riletto, riproposto in qualsiasi momento, indipendentemente dalla persistenza di nuove evidenze processuali. La fase 2025-2026 del caso Garlasco e la fase 2026 successiva alla concessione della grazia nel caso Minetti mostrano, in due forme diverse, come la chiusura giurisdizionale non coincida con la chiusura mediatica, e come la persistenza della narrazione produca un’erosione del principio di non colpevolezza che opera anche oltre il momento conclusivo del processo.
8) Conclusioni.
La ricostruzione condotta consente di affermare che l’ordinamento italiano dispone, sul piano del diritto positivo, di un apparato normativo articolato e tendenzialmente completo, capace di tutelare la presunzione di non colpevolezza nei rapporti tra procedimento penale e comunicazione pubblica. L’art. 27, secondo comma, Cost., l’art. 6, paragrafo 2, CEDU, l’art. 48 della Carta di Nizza, la Direttiva 2016/343/UE con la sua attuazione nel d.lgs. n. 188 del 2021, e il sistema interno costruito attorno agli artt. 329 e 114 c.p.p., agli artt. 268 e ss. c.p.p. e all’art. 326 c.p. compongono un quadro che risponde, in linea di principio, alle preoccupazioni espresse dalla letteratura, di cui l’opera di Dufour offre una ricognizione lucida.
Il punto di crisi non è dunque la carenza del dato normativo, bensì la sua effettività nell’ecosistema contemporaneo della comunicazione digitale. La diffusione attraverso social media e canali non istituzionali spinge l’interprete a riconsiderare gli strumenti di tutela, valorizzando in particolare il regime di responsabilità delle autorità pubbliche introdotto dal d.lgs. n. 188 del 2021 e l’azionabilità delle sanzioni dell’art. 326 c.p. nei confronti di chi, in ragione del proprio ufficio, alimenta il flusso informativo extra-processuale. Le inchieste parallele e le petizioni online, su cui Dufour si sofferma, costituiscono manifestazioni di un fenomeno che il diritto può tuttora intercettare, purché si accetti che il presidio della presunzione di non colpevolezza non si esaurisce nell’aula di giustizia ma vincola, già a monte, il modo in cui le istituzioni e gli operatori dell’informazione rappresentano la vicenda processuale.
I casi Garlasco e Ruby/Minetti, ciascuno per la propria specificità, illustrano due dimensioni complementari della medesima patologia. Il primo mostra il rischio derivante dalla circolazione di atti d’indagine in vicende di criminalità comune ad alta esposizione, e segnala il deficit di tenuta del segreto investigativo in un ambiente comunicativo nel quale gli attori della divulgazione sono molteplici e la riapertura della narrazione è possibile in ogni momento. Il secondo mostra il rischio derivante dall’assorbimento della cronaca giudiziaria nel discorso politico e nella rappresentazione mediatica del costume, e segnala il deficit di copertura del d.lgs. n. 188 del 2021 quando i soggetti che alimentano la narrazione di colpevolezza esorbitano dalla nozione tecnica di autorità procedente.
In tale prospettiva, la lezione che si trae dalla riflessione di Dufour, calata nel sistema italiano, è duplice. Da un lato, occorre riaffermare il carattere vincolante e non meramente declamatorio della presunzione di non colpevolezza: essa non è un favore concesso all’imputato, ma una regola di funzionamento dell’ordinamento. Dall’altro, occorre riconoscere che la tenuta del segreto investigativo è oggi la prima linea di difesa della presunzione costituzionale, e che la sua violazione, ancorché frequente, conserva integralmente il proprio disvalore giuridico. Il processo mediatico non è, in questa lettura, un destino inevitabile; è un esito patologico che il sistema normativo riconosce come tale e che gli interpreti sono chiamati a contrastare nelle sedi proprie. La complessità contemporanea suggerisce, infine, che il piano della tutela debba essere ripensato in chiave non meramente sanzionatoria, ma anche preventiva, attraverso una più rigorosa selezione dei contenuti pubblicabili, una più stringente regolazione della comunicazione delle autorità pubbliche e un’educazione diffusa al rispetto della distinzione tra ipotesi accusatoria e accertamento giurisdizionale, in conformità con l’architettura costituzionale e convenzionale del processo penale.




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