- Il principio di diritto espresso dalla pronuncia della Cassazione penale sez. VI, n. 6184/2026)
La pronuncia in commento si segnala per il duplice approdo sistemico cui perviene, collocato, da un lato, sul terreno della nozione di notizia di reato ai sensi dell’art. 335, comma 1, c.p.p., come riformulato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e, dall’altro, su quello dei limiti di legittimità del sequestro probatorio avente ad oggetto dati informatici ex artt. 253 e 254-bis c.p.p. Sotto il primo profilo, la Corte chiarisce che la notitia criminis iscrivibile non coincide con una mera allegazione di sospetto, ma richiede la rappresentazione di un fatto determinato, non inverosimile e riconducibile, almeno in via ipotetica, a una fattispecie incriminatrice: la “non inverosimiglianza” non postula già una verifica positiva di fondatezza, riservata alle indagini successive, ma esclude l’iscrizione in presenza di fatti oggettivamente inverosimili; la riconducibilità alla fattispecie penale implica, poi, che il fatto, pur potendo presentare un quid minus rispetto al paradigma legale, debba comunque essere strutturalmente riferibile a un illecito tipico; la determinatezza, infine, esige una descrizione non limitata ai soli elementi nucleari del reato, ma estesa all’intero nucleo fattuale rilevante, comprensivo di condotta, evento, nesso causale, presupposti e modalità della condotta. Su tale base la decisione afferma, con coerente sviluppo, che anche il sequestro probatorio di contenuti digitali non può trasformarsi in uno strumento esplorativo di ricerca della notizia di reato, dovendo il decreto del pubblico ministero esplicitare, in ossequio al principio di proporzionalità, le ragioni dell’eventuale apprensione estesa e omnicomprensiva, ovvero, in alternativa, le specifiche informazioni da ricercare, i criteri selettivi del materiale informatico, la giustificazione dell’eventuale delimitazione temporale e i tempi della selezione, con restituzione dei dati non pertinenti; ne consegue che la genericità e l’aspecificità della notizia di reato posta a fondamento del vincolo reale, specie se accompagnate da un’estensione temporale ampia e indifferenziata, rivelano la natura esplorativa della misura e ne determinano l’illegittimità.
- Il dato normativo: l’art. 335 c.p.p. dopo il d.lgs. n. 150 del 2022
La tematica in esame va collocata, in primo luogo, nel quadro della riforma recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. L’art. 335, comma 1, c.p.p., nel testo novellato, impone al pubblico ministero di iscrivere immediatamente ogni notizia di reato che gli pervenga o che acquisisca di propria iniziativa, purché essa contenga la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Il comma 1-bis aggiunge che il nome della persona alla quale il reato è attribuito deve essere iscritto non appena emergano indizi a suo carico. Il legislatore ha dunque positivizzato un duplice requisito: sufficiente determinatezza del fatto sul piano oggettivo e sufficiente individualizzazione degli indizi sul piano soggettivo.
- La determinatezza del fatto come limite alla genericità accusatoria
Il passaggio più significativo della motivazione consiste nella ricostruzione del concetto di “fatto determinato”. La Corte esclude che la determinatezza possa ridursi alla sola evocazione di un titolo di reato ovvero alla mera indicazione degli elementi nucleari della fattispecie. Il fatto, per essere iscrivibile, deve essere descritto con un grado di precisione tale da renderne intelligibile la struttura materiale: condotta, evento, nesso causale, presupposti e modalità della condotta, nei limiti in cui tali elementi siano richiesti dalla fattispecie astratta presa in considerazione. Le coordinate di tempo e di luogo non assumono, in questa prospettiva, valore costitutivo assoluto; esse restano elementi accessori, da indicare ove risultino. Ciò che non è consentito, invece, è la sostituzione della descrizione del fatto con un’elencazione di nomi, con il richiamo agli articoli di legge o con la rappresentazione di una mera cornice sospettiva.
La pronuncia, così impostata, produce un effetto sistemico di notevole rilevanza. Essa chiarisce che il registro delle notizie di reato non può fungere da contenitore indifferenziato di ipotesi investigative ancora allo stato magmatico. Il registro assolve una funzione di garanzia, perché dall’iscrizione discendono tempi, poteri, facoltà difensive e controlli giurisdizionali. Proprio per questo, la notizia di reato non può essere costruita ex post attraverso il progressivo accumulo di materiale investigativo acquisito in via esplorativa. La sequenza procedimentale va rispettata nel suo ordine logico: prima una notitia criminis giuridicamente qualificabile; poi gli atti di ricerca della prova funzionali alla sua verifica; non il contrario.
- L’iscrizione soggettiva e il requisito degli indizi
La stessa esigenza di determinatezza si riflette sull’iscrizione soggettiva. Il nome della persona sottoposta a indagini, secondo l’art. 335, comma 1-bis, c.p.p., non può essere inserito sulla base di meri sospetti, di automatismi organizzativi o di un generico coinvolgimento ambientale. Occorrono indizi a carico, vale a dire elementi conoscitivi idonei a collegare il fatto tipico a quel determinato soggetto. La sentenza si muove esattamente in questa direzione, censurando una iscrizione soggettiva costruita mediante mera estensione nominativa a dipendenti e funzionari che avevano avuto, o potevano aver avuto, rapporti con il procedimento di emissione dei titoli di viaggio. Una simile tecnica d’imputazione provvisoria finisce per dissolvere il requisito della riferibilità soggettiva e per degradare l’iscrizione da atto garantito a strumento di investigazione indistinta.
- Il riflesso sul fumus commissi delicti e sulla struttura dell’art. 318 c.p.
La carenza genetica della notizia di reato si riverbera inevitabilmente sulla verifica del fumus commissi delicti richiesta per il sequestro probatorio. Nel caso esaminato, la contestazione ruotava intorno all’art. 318 c.p., ossia alla corruzione per l’esercizio della funzione. Orbene, la Corte richiama correttamente la natura di reato-contratto della fattispecie: non basta la mera dazione o fruizione di un’utilità; occorre la prospettazione, almeno ipotetica ma concreta, di un accordo, espresso o implicito, avente ad oggetto la mercificazione dell’esercizio della funzione o dei poteri del pubblico agente. Da ciò deriva che l’indicazione di biglietti gratuiti o fortemente scontati, isolatamente considerata, non consente di ritenere descritto il fatto tipico se manca l’individuazione del nesso sinallagmatico tra utilità e funzione, ovvero dell’atto, del comportamento o dell’assetto relazionale in cui si sarebbe sostanziato l’asservimento della funzione pubblica.
Il punto è di grande importanza pratica. La verifica del fumus non può ridursi a una ratifica nominale della prospettazione accusatoria. Il tribunale del riesame, nel sindacare il decreto di sequestro, è tenuto a controllare se gli elementi rappresentati dall’organo requirente consentano, nei limiti propri della fase, la sussumibilità dell’ipotesi concreta nella fattispecie legale evocata. Non è richiesta una delibazione piena di merito; è però necessario un controllo reale di legalità sulla congruenza tra fatto narrato, titolo di reato indicato e beni sottoposti a vincolo. Quando tale passaggio manca, la motivazione degrada a formula apparente e l’ablazione probatoria perde il proprio fondamento legittimante.
- Sequestro probatorio informatico e principio di proporzionalità
Il secondo asse della sentenza concerne gli artt. 253 e 254-bis c.p.p. nel loro dialogo con il principio di proporzionalità. La Corte ribadisce che, in materia di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero deve chiarire perché sia necessario un sequestro esteso e omnicomprensivo oppure, in alternativa, deve individuare le specifiche informazioni ricercate, i criteri di selezione del materiale, la giustificazione dell’eventuale delimitazione temporale e il termine entro il quale procedere alla cernita con restituzione dei dati non rilevanti. Il principio non attiene, dunque, soltanto alla fase esecutiva del sequestro; esso condiziona già la legittimità genetica del provvedimento ablatorio, imponendo un onere motivazionale rafforzato quando l’oggetto dell’apprensione consiste in interi archivi digitali, caselle di posta elettronica o complessi informativi ad elevata densità di dati personali e professionali.
La decisione è particolarmente persuasiva laddove collega la sproporzione del sequestro alla genericità della notizia di reato. Se il fatto contestato è descritto in modo indeterminato, il sequestro massivo di e-mail e dati aziendali tende inevitabilmente a trasformarsi in uno strumento di ricerca del fatto, anziché di acquisizione della prova di un fatto già specificamente ipotizzato. In tal modo viene violato il rapporto di pertinenza probatoria, perché l’oggetto del vincolo non è delimitato da una previa e seria selezione dell’ipotesi accusatoria, ma viene acquisito nella sua interezza per consentire all’accusa di individuare successivamente l’eventuale illecito. La misura perde così natura probatoria e assume una fisionomia esplorativa incompatibile con il sistema processuale.
- Contraddittorio, diritto di difesa e ordine legale della sequenza procedimentale
Occorre altresì sottolineare un ulteriore profilo, meno appariscente ma decisivo: la sentenza riconduce la disciplina dell’iscrizione e quella del sequestro all’esigenza di un contraddittorio effettivo. L’indagato può difendersi solo se conosce quale fatto gli venga attribuito, in quale contesto, secondo quale nesso con la fattispecie incriminatrice e per quali ragioni determinati beni o dati vengano ritenuti pertinenti all’accertamento. Quando, invece, il procedimento prende avvio da una notizia di reato incompleta e prosegue con un sequestro massivo diretto a chiarirne il contenuto, si determina una inversione patologica dell’ordine legale degli atti: la misura cautelare reale non segue la notizia di reato, ma supplisce alla sua mancanza o insufficienza. È precisamente questa inversione che la Corte censura.
- Gli effetti restitutori e il divieto di trattenimento di copie
Coerentemente con tale impostazione, la pronuncia conclude per l’annullamento senza rinvio del decreto di sequestro e dispone l’immediata restituzione del materiale appreso, senza trattenimento di copia dei dati informatici. Anche questo approdo è normativamente significativo. La Corte ribadisce che, una volta venuto meno il titolo ablatorio, non è consentita la conservazione di copie dei dati estratti, perché anche il trattenimento della copia realizza un autonomo vincolo sulla disponibilità esclusiva del dato e postula, pertanto, un distinto e valido fondamento legale. L’effetto restitutorio non può essere svilito da una surrettizia permanenza dell’apprensione in forma duplicata.
- Valutazione conclusiva
La sentenza in commento merita adesione perché ricostruisce con rigore il rapporto tra legalità della notizia di reato, legalità dell’iscrizione soggettiva e legalità del sequestro probatorio informatico. Il suo insegnamento di fondo può essere formulato nei seguenti termini: la riforma dell’art. 335 c.p.p. non ha introdotto una formula meramente descrittiva, ma ha posto un presidio sostanziale contro l’espansione di investigazioni indeterminate; parallelamente, il principio di proporzionalità nel sequestro digitale non opera come criterio esterno o eventuale, ma come limite strutturale alla possibilità di apprendere interi patrimoni informativi in assenza di una notitia criminis sufficientemente delineata. Ne emerge un modello procedimentale nel quale il pubblico ministero conserva integralmente l’iniziativa investigativa, ma la esercita entro coordinate di tipicità, specificità e controllabilità giurisdizionale. Proprio per questo la decisione si presta a costituire un importante precedente nella prassi applicativa, soprattutto nei procedimenti nei quali l’accertamento penale si intreccia con l’analisi di grandi masse di dati digitali e con contestazioni ancora fluide sul piano fattuale e soggettivo.




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