Processo penale e ricerca della verità: alcune riflessioni

da | Mar 12, 2026 | Osservatorio dell'attualità

 

Il processo penale, nell’ordinamento costituzionale italiano, assolve alla funzione essenziale di accertare se un determinato fatto storico, qualificabile come reato, si sia effettivamente verificato e se esso possa essere attribuito, secondo il principio di responsabilità personale, a un determinato soggetto. Tale funzione conoscitiva trova il proprio fondamento nei principi costituzionali che regolano l’esercizio della giurisdizione penale, tra i quali assumono particolare rilievo gli artt. 24, 25, 27 e 111 della Costituzione, nonché nelle disposizioni del codice di procedura penale che disciplinano l’acquisizione e la valutazione della prova. In questo quadro, il processo non può essere concepito come un mero meccanismo formale di produzione di decisioni giudiziarie, ma deve essere inteso come uno strumento istituzionale volto alla ricostruzione razionale dei fatti e alla verifica della responsabilità penale secondo regole di garanzia, di razionalità probatoria e di contraddittorio tra le parti.

Nel dibattito teorico è talvolta richiamata la distinzione tra “verità storica” e “verità processuale”. Tale contrapposizione, tuttavia, se interpretata in senso rigido, rischia di risultare fuorviante. Il processo penale non è finalizzato alla costruzione di una verità meramente formale o convenzionale, bensì alla ricostruzione quanto più possibile attendibile dei fatti realmente accaduti, entro i limiti e secondo le modalità stabilite dall’ordinamento processuale. Questa finalità emerge implicitamente da diverse disposizioni del codice di procedura penale. L’art. 187 c.p.p. individua, infatti, l’oggetto della prova nei fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena, mentre l’art. 192 c.p.p. stabilisce i criteri di valutazione della prova secondo regole di logica e di esperienza. Allo stesso tempo, l’art. 530 c.p.p. impone al giudice di pronunciare sentenza di assoluzione quando la colpevolezza dell’imputato non risulti provata oltre ogni ragionevole dubbio, principio che costituisce espressione processuale della presunzione di innocenza sancita dall’art. 27, comma 2, Cost.

L’assetto del processo penale italiano, delineato dal codice del 1988 e successivamente rafforzato dalla riforma costituzionale dell’art. 111 Cost., si ispira a un modello prevalentemente accusatorio, nel quale la formazione della prova avviene nel contraddittorio tra accusa e difesa davanti a un giudice terzo e imparziale. In tale contesto, il giudizio penale si configura come un confronto dialettico tra due ipotesi ricostruttive dei fatti: da un lato la prospettazione accusatoria sostenuta dal pubblico ministero, dall’altro la tesi difensiva, volta a contestare la ricostruzione proposta dall’accusa o a prospettare una diversa interpretazione degli eventi. Il giudice, sulla base delle prove legittimamente acquisite nel processo, è chiamato a valutare quale tra le diverse ricostruzioni prospettate risulti maggiormente convincente, secondo il principio del libero convincimento disciplinato dall’art. 192 c.p.p., che tuttavia impone una motivazione fondata su criteri di razionalità, coerenza logica e verificabilità.

La ricostruzione giudiziale dei fatti presenta, tuttavia, intrinseche difficoltà di natura epistemologica. Il giudice non è infatti testimone diretto degli eventi oggetto del processo e deve quindi fondare la propria decisione su elementi probatori indiretti, quali testimonianze, documenti, perizie o elementi indiziari. Il procedimento di accertamento dei fatti assume pertanto la struttura di un percorso conoscitivo che implica la formulazione di ipotesi ricostruttive, l’analisi delle possibili cause degli eventi, la verifica della loro compatibilità con gli elementi disponibili e il confronto con eventuali spiegazioni alternative. In tale prospettiva si inserisce anche la disciplina della prova indiziaria prevista dall’art. 192, comma 2, c.p.p., secondo cui gli indizi possono fondare l’affermazione di responsabilità soltanto quando risultino gravi, precisi e concordanti, proprio al fine di garantire l’affidabilità della ricostruzione dei fatti.

All’interno di questo sistema assume particolare rilievo la fase delle indagini preliminari, disciplinata dagli artt. 326 e seguenti del codice di procedura penale. In tale fase il pubblico ministero è titolare dell’attività investigativa e ha il compito di svolgere accertamenti finalizzati a verificare la fondatezza della notizia di reato e la sostenibilità dell’eventuale accusa in giudizio. Un principio di particolare importanza è sancito dall’art. 358 c.p.p., il quale stabilisce che il pubblico ministero deve svolgere accertamenti anche a favore della persona sottoposta alle indagini. Questa disposizione esprime un fondamentale criterio di imparzialità dell’attività investigativa e mira a prevenire il rischio che l’indagine si orienti sin dalle sue prime fasi verso un’unica ipotesi accusatoria, trascurando elementi potenzialmente idonei a condurre a una diversa ricostruzione dei fatti.

Il pericolo di una precoce cristallizzazione dell’ipotesi accusatoria rappresenta infatti una delle principali criticità dell’attività investigativa. Quando l’indagine si concentra sin dall’inizio su un unico sospettato, può verificarsi una selezione distorta delle informazioni disponibili, nella quale vengono valorizzati soltanto gli elementi che confermano l’ipotesi iniziale, mentre vengono trascurati o sottovalutati quelli che potrebbero metterla in discussione. Una simile dinamica può incidere negativamente sulla qualità dell’accertamento giudiziario, con il rischio di compromettere non solo i diritti della persona sottoposta alle indagini, ma anche l’interesse pubblico alla corretta amministrazione della giustizia. Proprio per prevenire tali rischi, l’ordinamento processuale prevede una serie di garanzie fondamentali, tra cui il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., la presunzione di innocenza prevista dall’art. 27 Cost. e il principio del contraddittorio nella formazione della prova stabilito dall’art. 111 Cost.

Alla luce di tali principi, il processo penale deve essere concepito non soltanto come una sequenza di atti procedurali, ma come un vero e proprio procedimento istituzionale di conoscenza, finalizzato alla verifica razionale dei fatti e alla corretta applicazione della legge penale. La credibilità dell’intero sistema giudiziario dipende infatti dalla capacità delle istituzioni di perseguire, con metodo rigoroso e nel rispetto delle garanzie costituzionali, l’obiettivo fondamentale dell’ordinamento penale: accertare la responsabilità penale secondo verità e giustizia. In questa prospettiva, il processo rappresenta il luogo nel quale si realizza l’equilibrio tra due esigenze fondamentali dello Stato di diritto: da un lato l’interesse pubblico alla repressione dei reati e alla tutela della collettività, dall’altro la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona sottoposta a procedimento penale. Solo il corretto bilanciamento tra queste esigenze consente al processo penale di assolvere pienamente alla propria funzione costituzionale di garanzia e di accertamento della verità.

 

Written by Davide Nalin

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