Presunzione di non colpevolezza e processo penale: il tempo delle garanzie

da | Mar 17, 2026 | Osservatorio dell'attualità

Un’autorevole voce della magistratura ha recentemente affermato: «Il vero protagonista del processo è l’imputato: nella mia prospettiva, il processo serve a dimostrare non la colpevolezza ma l’innocenza dell’imputato».

Non è questa la sede per valutarne il merito. Può però offrire uno spunto di riflessione sul significato della presunzione di non colpevolezza e sul modo in cui essa si rapporta all’intero sviluppo del procedimento penale, a partire dalle indagini preliminari fino alla formazione di una condanna definitiva.

Il punto di partenza è noto. L’articolo 27, comma 2, della Costituzione stabilisce che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Si tratta di un principio che non si esaurisce in una regola di giudizio, ma che dovrebbe orientare l’intero assetto del processo. Esso implica che la colpevolezza non possa mai essere presunta e che l’onere della prova gravi integralmente sull’accusa, trovando conferma nella regola dell’“oltre ogni ragionevole dubbio” di cui all’articolo 533 del codice di procedura penale e, specularmente, nella previsione assolutoria dell’articolo 530 c.p.p.

Se questo è il quadro normativo, il punto più delicato è capire come il principio operi nella pratica lungo le diverse fasi del procedimento. Spesso, infatti, la presunzione di non colpevolezza è percepita come un principio che trova piena applicazione solo nel momento del giudizio. Una simile lettura finisce però per svuotare il principio di gran parte della sua portata e si pone in contrasto con i diritti fondamentali riconosciuti sia a livello nazionale che sovranazionale.

La presunzione di non colpevolezza, al contrario, dovrebbe operare nella sua massima estensione sin dalla fase delle indagini preliminari. È proprio in questa fase, infatti, che si pongono le basi del successivo accertamento e che si determinano gli equilibri tra accusa e difesa. Se il principio venisse attenuato in questa fase, si produrrebbe una fisiologica asimmetria tra le parti, idonea a riflettersi sull’intero sviluppo del processo.

Le indagini preliminari sono caratterizzate da poteri incisivi in capo all’autorità inquirente, che possono tradursi nell’iscrizione nel registro delle notizie di reato, nell’adozione di misure cautelari ai sensi degli articoli 272 e seguenti del codice di procedura penale, nonché nella diffusione (lecita) di informazioni suscettibili di incidere sulla reputazione della persona sottoposta alle indagini. Proprio per questo, la presunzione di non colpevolezza dovrebbe svolgere una funzione di bilanciamento, impedendo che tali strumenti si traducano, anche indirettamente, in un’anticipazione di giudizio.

In questa prospettiva, il principio costituzionale non può essere confinato alla fase decisoria, ma deve permeare l’intero procedimento, garantendo una effettiva parità tra accusa e difesa sin dal momento iniziale. Solo così il processo può conservare la sua funzione di sede neutrale di verifica delle ipotesi accusatorie, e non trasformarsi in un meccanismo di progressiva conferma delle stesse.

Questa esigenza emerge con chiarezza anche a livello sovranazionale. La direttiva (UE) 2016/343 ha rafforzato la tutela della presunzione di innocenza, ponendo particolare attenzione alla fase antecedente alla condanna definitiva. Essa impone, tra l’altro, che le persone sottoposte alle indagini e gli imputati non siano presentati come colpevoli prima della decisione finale e che l’onere della prova resti a carico dell’accusa, valorizzando al contempo il diritto al silenzio e il diritto a non autoincriminarsi. L’attuazione interna, avvenuta con il decreto legislativo n. 188 del 2021, ha inciso proprio sul piano della comunicazione istituzionale, nel tentativo di evitare forme di esposizione anticipata della responsabilità.

Il momento del giudizio resta, naturalmente, quello in cui la presunzione di innocenza si esprime con la massima intensità, attraverso il contraddittorio e la formazione della prova davanti al giudice. Solo all’esito di tale percorso, e solo in presenza di un accertamento che superi ogni ragionevole dubbio, può intervenire una pronuncia di condanna. Ed è solo con il passaggio in giudicato che la presunzione viene definitivamente superata.

Fino a quel momento, tuttavia, la persona sottoposta a procedimento deve essere considerata non colpevole non solo in senso formale, ma anche nella sostanza del sistema.

L’affermazione da cui si è partiti può allora essere riletta alla luce di questa esigenza: non tanto come una inversione della funzione del processo, quanto come un richiamo alla necessità che esso resti, in ogni sua fase, uno spazio di verifica rigorosa e non di conferma anticipata di ipotesi accusatorie.

In questa prospettiva, la presunzione di innocenza non è soltanto una regola del giudizio, ma un principio che attraversa l’intero sistema processuale, orientandone struttura e funzionamento. Essa non si limita a stabilire quando una persona può dirsi colpevole, ma definisce, più in profondità, come lo Stato può accertare la responsabilità, entro quali limiti e con quali garanzie.

Se il principio viene compresso nella fase iniziale del procedimento, il rischio è che il processo perda progressivamente la sua funzione di verifica, trasformandosi in un percorso di conferma di un’ipotesi già maturata. Se, al contrario, esso opera sin dall’origine nella sua massima estensione, il processo conserva la sua natura di sede neutrale, nella quale l’accertamento si costruisce attraverso il confronto tra le parti e nel rispetto delle regole.

La riflessione, allora, non riguarda soltanto il momento finale della decisione, ma il modo in cui l’intero procedimento si sviluppa. Ed è proprio in questa dimensione che la presunzione di innocenza rivela il suo significato più profondo: non come ostacolo all’accertamento della responsabilità, ma come condizione necessaria affinché tale accertamento sia, davvero, il risultato di un processo giusto.

Written by Davide Nalin

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