Appropriazione indebita e titoli di credito: la consumazione si radica nell’impossessamento, non nel reimpiego

da | Mar 26, 2026 | Osservatorio dell'attualità

Dott. Michele Valerio, Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.

Il contributo affronta il problema del momento consumativo dell’appropriazione indebita quando l’oggetto materiale della condotta sia costituito da assegni o altri titoli di credito. Muovendo da una lettura strutturale dell’art. 646 c.p., si sostiene che il delitto si perfeziona con l’interversione del possesso, ossia nel momento in cui la disponibilità originariamente legittima del bene si trasforma in signoria uti dominus incompatibile con il titolo che la giustificava. Ne consegue che il successivo reimpiego del titolo — mediante spendita, incasso o circolazione — non integra il momento consumativo, ma rappresenta soltanto una manifestazione ulteriore della già avvenuta appropriazione. Diversamente opinando, si altererebbe la natura dell’art. 646 c.p., trasformandolo surrettiziamente da reato di condotta in reato d’evento e subordinando la tutela penale a un quid pluris non richiesto dalla norma. Anche con riguardo ai titoli di credito, pertanto, l’offesa si radica nell’impossessamento contra ius e non nel successivo reimpiego economico del bene.

Vi sono questioni penalistiche nelle quali il punto davvero decisivo non è stabilire se una certa condotta sia avvenuta, ma individuare il momento esatto in cui essa assume rilevanza penale. L’appropriazione indebita appartiene pienamente a questa categoria. Il problema si fa ancora più sottile quando l’oggetto materiale del reato non è una cosa mobile qualsiasi, ma un titolo di credito e, in particolare, un assegno. In tali ipotesi, infatti, la funzione economica del bene rischia di alterare la lettura della fattispecie, inducendo a spostare in avanti il momento consumativo sino a farlo coincidere non con il trattenimento del titolo, ma con il suo successivo reimpiego nel circuito economico.

È proprio questa impostazione, tuttavia, a rivelarsi erronea.

L’art. 646 c.p. punisce chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o di cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. La fattispecie è comune, a forma libera, sorretta dal dolo specifico, ma soprattutto è un reato di condotta e di natura istantanea. Il cuore dell’illecito non risiede in un evento ulteriore rispetto alla condotta appropriativa, ma nel momento in cui il soggetto oltrepassa il titolo che giustificava la propria disponibilità del bene e comincia a trattenerlo o a disporne come proprio. In altri termini, ciò che rileva è l’interversione del possesso.

È questo il dato strutturale della norma, ed è da qui che occorre partire.

La presenza, nell’art. 646 c.p., del termine “possesso” ha alimentato non poche incertezze. In sede civilistica, il possesso designa, ai sensi dell’art. 1140 c.c., il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale. La nozione è costruita attorno a una relazione di fatto con il bene e viene tradizionalmente scomposta nell’elemento materiale della disponibilità, definito possessio corporis, e in quello psicologico dell’animus.

Ma il trapianto automatico di tale categoria nel diritto penale finisce per risultare fuorviante e del tutto illogico.

Nel diritto penale, infatti, il possesso non rileva come situazione statica di appartenenza o di godimento, bensì come presupposto di una successiva condotta appropriativa. Ciò che conta non è la mera fenomenologia del rapporto con il bene, ma il significato offensivo del mutamento che investe quel rapporto. L’art. 646 c.p. non protegge il possesso in quanto tale; reprime, piuttosto, il momento in cui una disponibilità originariamente legittimata si trasforma in una signoria incompatibile con il titolo che la sorreggeva. Per questo la nozione penalistica di possesso è necessariamente funzionale alla struttura della fattispecie e alla sua capacità offensiva.

La questione emerge con particolare chiarezza quando si ha riguardo ai titoli di credito. Si pensi al caso, affrontato dalla II Sezione della Cassazione del 2023, dell’amministratore di condominio che, cessato dall’incarico, trattenga il carnet di assegni già nella sua disponibilità in ragione dell’ufficio e lo utilizzi successivamente per acquisti personali. In simili evenienze, può affacciarsi la tesi secondo cui la mera ritenzione del titolo non sarebbe sufficiente a consumare il delitto, poiché la concreta lesività del bene si manifesterebbe soltanto con il suo reimpiego nel traffico giuridico. L’assegno, in questa prospettiva, sembrerebbe acquistare effettiva attitudine offensiva solo quando venga speso, incassato, girato o comunque reimmesso nel circuito economico.

L’argomento, per quanto suggestivo, non regge a una verifica sistematica.

Se si subordina la consumazione al successivo reimpiego del titolo, il momento dell’appropriazione non coincide più con il momento del perfezionamento del reato. L’interversione del possesso verrebbe degradata a segmento preparatorio, mentre la punibilità dipenderebbe da un fatto ulteriore, esterno alla condotta tipica e collegato alla successiva utilizzazione economica del bene. Ma così l’art. 646 c.p. cesserebbe di operare come reato di condotta e tenderebbe a trasformarsi, impropriamente, in un reato d’evento.

Ed è proprio qui che si annida il difetto dell’impostazione.

L’appropriazione indebita punisce l’atto appropriativo, non il profitto nel momento in cui venga concretamente realizzato. Il successivo impiego del bene può rappresentare una manifestazione ulteriore della volontà appropriativa o una modalità di concretizzazione del profitto, ma non costituisce il presupposto della consumazione. Se così non fosse, la struttura della fattispecie verrebbe piegata alle caratteristiche economiche dell’oggetto materiale, e la natura del bene finirebbe per ridisegnare la soglia della punibilità. Sarebbe la cosa, in sostanza, a riscrivere la norma.

Una simile conclusione non è accettabile.

Le conseguenze sistematiche di questa traslazione in avanti del momento consumativo sono rilevanti. In primo luogo, si spezza la coincidenza tra appropriazione e consumazione, che costituisce invece un tratto tipico della fattispecie. In secondo luogo, si attribuisce rilievo centrale non alla rottura del rapporto qualificato con il bene, ma alla sua successiva esteriorizzazione economica. In terzo luogo, si rischia di lasciare prive di adeguata tutela tutte quelle ipotesi nelle quali il titolo venga trattenuto sine titulo ma non venga poi effettivamente speso. Eppure, anche in simili casi, l’offesa si è già verificata: il bene è stato sottratto alla destinazione impressa dal titolare ed è stato assorbito nella sfera di dominio dell’agente.

L’offesa, dunque, nasce dall’appropriazione, non dal reimpiego.

Parte della giurisprudenza ha affrontato il problema secondo una logica casistica, valorizzando di volta in volta la natura del bene e le modalità della sua circolazione. Da qui l’emersione di decisioni che individuano la soglia punitiva nella trasformazione del rapporto con il bene, come nelle ipotesi di mancata restituzione di beni concessi in leasing, o nella rinnovata circolazione del titolo, come in materia di cambiali. Un simile approccio, però, se assunto come criterio generale, non risolve il problema, bensì lo rinvia al prezzo di un indebolimento della struttura tipica dell’art. 646 c.p. Tali orientamenti, infatti, non sono frutto di incerte interpretazioni dottrinali, bensì nascono da pronunce di legittimità della Corte di Cassazione, non del tutto condivise dalla giurisprudenza e dalla dottrina maggioritarie.

La norma, quindi, non può cambiare natura a seconda della cosa che forma oggetto dell’appropriazione. Se il bene è un titolo di credito, la sua funzione economica può incidere sulle forme concrete del profitto, ma non sul momento consumativo del reato. Diversamente opinando, si finirebbe per disarticolare l’unità strutturale della fattispecie e per introdurre, in via interpretativa, una soglia di punibilità diversa da quella risultante dal dato normativo.

Il punto decisivo resta allora uno solo. Nell’appropriazione indebita il diritto penale reprime la rottura del titolo che giustificava la disponibilità del bene. Per questa ragione il momento consumativo va individuato nel passaggio dalla disponibilità qualificata alla signoria incompatibile con il rapporto originario. Quando il soggetto trattiene il bene uti dominus, l’illecito è già perfetto. La successiva spendita del titolo, il suo incasso o la sua circolazione potranno rilevare come sviluppi ulteriori ed accessori della condotta, ma non come elementi costitutivi della consumazione.

Questa conclusione trova conferma anche sul terreno della disciplina del tentativo. Proprio perché l’appropriazione indebita si consuma con l’interversione del possesso, la configurabilità del tentativo resta fortemente problematica. Nel reato in questione si tende ad escluderne l’applicabilità, poiché determinerebbe una retrocessione della punibilità ad un momento antecedente rispetto a quello penalmente rilevante.

Se invece si differisse la consumazione al momento del reimpiego del titolo, si finirebbe per costruire artificialmente uno spazio intermedio tra trattenimento del bene e perfezione del reato, trasformando in segmento preparatorio ciò che, secondo la struttura della fattispecie, costituisce già il nucleo della condotta tipica. Il risultato sarebbe una ingiustificata riduzione della tutela patrimoniale, oltre che un’ingiustificata dilatazione temporale dell’intera fattispecie.

La conclusione, allora, è netta. Anche quando l’oggetto materiale dell’appropriazione indebita sia costituito da assegni o da altri titoli di credito, il delitto si consuma nel momento dell’impossessamento, inteso come interversione del possesso e stabile trattenimento del bene in contrasto con il titolo che ne giustificava la disponibilità. Posticipare la consumazione al successivo reimpiego del titolo, significherebbe alterare la natura dell’art. 646 c.p., trasformandolo da un reato di condotta ad un reato d’evento, e subordinando la tutela patrimoniale a un quid pluris che la norma non esige.

La fedeltà alla struttura della fattispecie conduce, invece, in altra direzione: nell’appropriazione indebita il cuore dell’illecito non risiede nella spendita del bene (o del denaro), ma nella sua appropriazione.

Chiusura breve finale

Nel diritto penale patrimoniale, le maggiori difficoltà interpretative sorgono spesso quando la funzione economica del bene tende a sovrapporsi alla forma della norma. Ma è proprio in questi passaggi che l’interprete deve tornare alla struttura della fattispecie. L’art. 646 c.p. punisce l’appropriazione in quanto compiuta, non il profitto in quanto successivamente realizzato. In conclusione, spostare il baricentro della consumazione sul reimpiego comporterebbe un asservimento della norma alle peculiarità fisiche dei titoli di credito. Così facendo, l’interprete finirebbe per privilegiare il dato materiale rispetto alla finalità della tutela, degradando, pertanto,  l’impossessamento a mero antecedente e svilendo l’essenza del precetto normativo.

Written by Davide Nalin

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