Appunti personali e costituzionali sull’art. 27, comma 3, della Costituzione
Questo articolo nasce da un’esperienza personale, ma prova a trasformarla in una domanda giuridica.
Il primo ingresso in carcere, alla fine di luglio del 2012, durante il tirocinio in magistratura, non mi restituì soltanto l’immagine della privazione della libertà. Mi mostrò qualcosa di diverso e, forse, ancora più problematico: il tempo detentivo ridotto a vuoto, a immobilità, a mera sopravvivenza dentro uno spazio chiuso.
Da quella immagine prende avvio una riflessione sul carcere nello Stato costituzionale. Non una riflessione abolizionista, ma una riflessione esigente: il carcere esiste e, in determinati casi, è necessario; tuttavia, proprio perché incide sulla libertà personale, deve restare integralmente sottoposto alla Costituzione.
L’art. 27, comma 3, Cost. impone che la pena non sia contraria al senso di umanità e tenda alla rieducazione del condannato. Ciò significa che il carcere non può essere solo custodia, inattività, sovraffollamento e abbandono trattamentale.
Un carcere umano, attivo e realmente rieducativo non è un cedimento del sistema penale. È la sua forma costituzionalmente più seria.
1. Un ricordo che è diventato una domanda
Ricordo ancora la mia prima esperienza in carcere.
Era la fine di luglio del 2012, il primo giorno del mio tirocinio in magistratura. Entrai in istituto penitenziario insieme al mio magistrato affidatario, un pubblico ministero. Fino a quel momento il carcere era stato per me, essenzialmente, una categoria giuridica: custodia cautelare, pena detentiva, esecuzione penale, misura restrittiva della libertà personale. Quel giorno divenne un luogo fisico.
Faceva molto caldo. Non c’era aria condizionata. Camminando lungo i corridoi per raggiungere la stanza destinata agli interrogatori, vidi una scena che mi colpì più di ogni altra. Non mi colpì tanto vedere persone ristrette, persone che avevano sbagliato o che erano accusate di avere commesso reati: quello appartiene, in un certo senso, alla fisiologia del sistema penale. Mi colpì vedere molte di quelle persone in uno stato di inattività quasi assoluta: sdraiate su un letto, con un ventaglio in mano, a guardare il soffitto.
Non era un’immagine isolata. Era una scena ricorrente.
Quell’immagine mi è rimasta impressa perché mostrava, con forza immediata, il problema più profondo della detenzione: non solo la privazione della libertà, ma la trasformazione del tempo in vuoto. Il carcere, quando diventa mera attesa, mera permanenza, mera sopravvivenza dentro uno spazio chiuso, smette di essere uno strumento costituzionalmente orientato e rischia di diventare semplice deposito di marginalità, devianza, povertà, fragilità e sofferenza.
Negli anni successivi sono tornato molte volte in carcere durante la mia attività di Pubblico Ministero.
In una occasione vi rimasi per sette giorni continuativi, durante un periodo di tirocinio più specifico. Trascorsi molto tempo con il direttore dell’istituto, che si impegnava seriamente per creare occasioni di lavoro e di attività per i detenuti. Vi erano esperienze positive, anche legate a realtà cooperative qualificate, capaci di restituire al tempo detentivo una funzione, una disciplina, una prospettiva. Ma il punto critico restava evidente: non tutti potevano accedere al lavoro; non tutti potevano essere coinvolti in attività formative, professionali, trattamentali o educative. Molti continuavano a trascorrere le giornate dentro la cella, senza un reale impiego del tempo, senza una prospettiva di trasformazione, senza un percorso effettivo.
Da allora la percezione di fondo non è mai mutata in modo sostanziale. Anzi, le condizioni di sovraffollamento hanno spesso aggravato il problema, rendendo ancora più difficile garantire spazi, attività, assistenza sanitaria, sostegno psicologico, percorsi individualizzati e lavoro penitenziario.
Quel ricordo personale, con il passare del tempo, ha smesso di essere soltanto un ricordo. È diventato una domanda giuridica. È questa domanda che vorrei provare a mettere a fuoco.
2. Il punto di partenza: il carcere non si nega, si costituzionalizza
Il punto va chiarito subito, per evitare equivoci. Queste riflessioni non muovono da una posizione abolizionista. Il carcere esiste perché l’ordinamento penale, in presenza di determinati presupposti, consente e talvolta impone la compressione della libertà personale. L’art. 13 Cost. tutela la libertà personale come inviolabile, ma ne ammette la restrizione nei soli casi e modi previsti dalla legge e per atto motivato dell’autorità giudiziaria. La pena detentiva e la custodia cautelare appartengono dunque, a pieno titolo, al sistema costituzionale, purché restino dentro i limiti della legalità, della proporzionalità, della necessità e della motivazione.
Il problema non è, quindi, negare in radice il carcere. Il problema è stabilire che cosa debba essere il carcere in uno stato di diritto. Ed è un problema che non ammette risposte emotive, perché la risposta è già scritta nella Costituzione.
La risposta è, per l’appunto, nell’art. 27, comma 3, Cost.: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. La disposizione contiene due precetti distinti e complementari. Il primo ha natura negativa: lo Stato non può infliggere trattamenti disumani, degradanti o comunque incompatibili con la dignità della persona. Il secondo ha natura positiva: la pena non può esaurirsi nella segregazione, ma deve essere orientata a un possibile reinserimento sociale.
Ne discende un corollario che merita di essere formulato con nettezza: il carcere non è costituzionalmente legittimo solo perché previsto dalla legge. È costituzionalmente legittimo se, nella sua concreta organizzazione quotidiana, conserva una funzione compatibile con la dignità della persona e con la finalità rieducativa della pena. La legittimità della detenzione non si esaurisce nel titolo che la dispone: si misura, giorno per giorno, nelle condizioni materiali della sua esecuzione.
3. La finalità rieducativa nella giurisprudenza costituzionale
Questa lettura non è una preferenza culturale di chi scrive. È il punto di approdo di una linea giurisprudenziale ormai consolidata. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 313 del 1990, ha chiarito che la finalità rieducativa non è una tra le tante funzioni della pena, liberamente bilanciabile e sacrificabile dal legislatore, ma una qualità essenziale che accompagna la pena “da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue”: essa vincola, cioè, il legislatore nella comminatoria edittale, il giudice nella commisurazione, l’amministrazione nella fase esecutiva.
Su questa premessa si è innestata, in tempi più recenti, la sentenza n. 149 del 2018, che ha ribadito la non sacrificabilità della funzione rieducativa sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena, censurando gli automatismi preclusivi che impediscono al giudice di valutare il percorso individuale del condannato. La stessa logica ha poi condotto la Corte, con le decisioni sull’ergastolo cosiddetto ostativo (sentenza n. 253 del 2019 e ordinanza n. 97 del 2021), a incrinare la presunzione assoluta per cui la mancata collaborazione con la giustizia equivarrebbe, sempre e comunque, a pericolosità sociale attuale.
Il filo che lega queste pronunce è uno solo: la pena ha per destinataria una persona, non un tipo d’autore; e la persona, per definizione, può cambiare. Un sistema che nega in astratto la possibilità del cambiamento nega, in radice, l’art. 27, comma 3, Cost.
4. La dimensione convenzionale: quando il tempo vuoto diventa trattamento inumano
Il quadro costituzionale interno si salda con quello convenzionale. L’art. 3 CEDU vieta in termini assoluti la tortura e i trattamenti inumani o degradanti, senza possibilità di bilanciamento e senza deroghe. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha da tempo chiarito che le condizioni materiali della detenzione – lo spazio disponibile, la ventilazione, la luce, l’accesso alle attività fuori dalla cella – possono integrare, oltre una certa soglia, una violazione dell’art. 3, a prescindere da qualsiasi intento vessatorio dell’amministrazione.
Per l’Italia il punto di svolta è stato la sentenza pilota Torreggiani e altri c. Italia dell’8 gennaio 2013, con cui la Corte di Strasburgo ha accertato il carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento carcerario italiano, imponendo allo Stato l’introduzione di rimedi effettivi, preventivi e compensativi. Ne sono seguiti gli interventi normativi che hanno introdotto nell’ordinamento penitenziario il reclamo giurisdizionale (art. 35-bis ord. penit.) e il rimedio risarcitorio per la detenzione in condizioni contrarie all’art. 3 CEDU (art. 35-ter ord. penit.).
La lezione di Torreggiani va oltre il dato numerico dei metri quadrati per detenuto. Essa dice, in sostanza, che la qualità della vita detentiva – e dunque anche l’impiego del tempo, l’accesso alle attività, la possibilità di uscire dalla cella – è materia di diritti, non di benevolenza statale. Il tempo vuoto, quando si somma alla compressione dello spazio, all’assenza di attività e all’abbandono sanitario e psicologico, non è una semplice scomodità: può diventare, esso stesso, parte di un trattamento contrario al senso di umanità.
5. Il detenuto resta persona; l’imputato resta presunto non colpevole
Qui si colloca il nodo decisivo, che il dibattito pubblico tende sistematicamente a rimuovere.
Una persona detenuta non perde la propria qualità di persona. Il condannato perde la libertà nei limiti stabiliti dalla sentenza, ma non perde i diritti fondamentali compatibili con lo stato detentivo: la salute, l’istruzione, l’affettività nei limiti dell’ordinamento, la corrispondenza, il diritto di reclamo, la dignità. L’imputato detenuto, poi, non è neppure colpevole in senso definitivo, perché l’art. 27, comma 2, Cost. stabilisce che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Per questa ragione la condizione carceraria non riguarda soltanto chi deve scontare una pena, ma anche persone che, sul piano costituzionale, sono ancora presunte non colpevoli.
Questo dato dovrebbe imporre particolare prudenza nel modo in cui si parla di carcere. Il carcere non può essere evocato come luogo simbolico di vendetta pubblica. Non può essere ridotto a risposta emotiva alla domanda sociale di sicurezza. Non può diventare lo spazio nel quale l’ordinamento sospende la propria razionalità giuridica. Al contrario, proprio perché il carcere è il luogo della massima compressione della libertà personale, esso deve essere il luogo della massima vigilanza costituzionale.
La qualità di una democrazia si misura anche da qui: non solo da come tratta il cittadino libero, produttivo, integrato e visibile, ma da come tratta chi è ristretto, fragile, colpevole o presunto tale, spesso povero, spesso solo, spesso privo di strumenti culturali e relazionali adeguati.
Il sovraffollamento, l’inattività forzata, la carenza di lavoro, la scarsità di attività trattamentali, la difficoltà di accesso alle cure, il disagio psichico e i suicidi in carcere non sono, in questa prospettiva, semplici disfunzioni amministrative. Sono indicatori giuridici: misurano la distanza tra il carcere reale e il carcere costituzionale.
6. Rieducazione non significa indulgenza
Occorre sgombrare il campo da un fraintendimento ricorrente. La rieducazione non è una formula retorica e non è sinonimo di indulgenza. Non significa deresponsabilizzazione. Non significa negazione del reato, né del dolore della persona offesa. Significa, più semplicemente, che la pena deve avere un senso giuridico diverso dalla mera afflizione.
Deve responsabilizzare, non annientare. Deve contenere, non disumanizzare. Deve interrompere il circuito della devianza, non consolidarlo. Deve preparare il ritorno alla società, perché quasi tutti i detenuti, prima o poi, nella società torneranno.
In questa prospettiva, un carcere realmente rieducativo è un carcere esigente, non un carcere permissivo. Chiedere a una persona detenuta di lavorare, di studiare, di seguire un percorso trattamentale, di confrontarsi con il fatto commesso e con le sue conseguenze è molto più impegnativo – per il detenuto e per l’istituzione – che lasciarla sdraiata su un letto a guardare il soffitto. Il tempo vuoto non è mitezza: è abbandono. E l’abbandono, oltre a essere costituzionalmente inaccettabile, è anche la scelta più comoda.
7. Rieducazione e sicurezza: un’alleanza, non un’antitesi
Ed è proprio qui che il tema penitenziario incrocia la sicurezza collettiva, troppo spesso evocata come argomento contro la finalità rieducativa e non, come dovrebbe, a suo sostegno.
Un carcere che lascia le persone inattive, esasperate, abbandonate e prive di percorsi reali non produce più sicurezza. Produce, spesso, ulteriore marginalità, e restituisce alla società una persona peggiore, più fragile o più arrabbiata di prima. Un carcere che lavora, forma, cura, responsabilizza e costruisce possibilità concrete di reinserimento tutela invece non solo il detenuto, ma anche la collettività, perché incide sulla recidiva, cioè sull’unico dato che dovrebbe davvero interessare chi ha a cuore la sicurezza.
Il lavoro penitenziario – che l’ordinamento, a partire dall’art. 20 della legge n. 354 del 1975, concepisce come elemento centrale del trattamento, privo di carattere afflittivo e remunerato – le attività formative, la cura sanitaria e psicologica, i percorsi di istruzione, il trattamento individualizzato, il rapporto con il territorio e con il terzo settore non sono, dunque, accessori umanitari. Sono strumenti costituzionali di esecuzione della pena. Rendono effettivo l’art. 27 Cost. e impediscono che la detenzione si trasformi in una pura parentesi di inattività.
8. La domanda che resta
Per questo l’immagine di quei detenuti sdraiati sul letto, nel caldo di luglio, con un ventaglio in mano e lo sguardo verso il soffitto, non è mai stata per me solo un ricordo personale. È diventata, negli anni, una domanda giuridica che continuo a pormi ogni volta che varco la soglia di un istituto.
Che cosa sta facendo lo Stato di quel tempo? Sta eseguendo una pena costituzionalmente orientata, oppure sta semplicemente custodendo corpi? Sta costruendo responsabilità, oppure sta amministrando abbandono? Sta preparando il rientro nella società, oppure sta soltanto rinviando il problema?
Il carcere è necessario quando la legge lo impone e quando nessun’altra misura è adeguata. Ma proprio per questo deve essere preso sul serio. Non può essere un luogo rimosso dalla coscienza pubblica, visitato solo dagli operatori, dagli avvocati, dai magistrati, dagli agenti penitenziari, dai direttori e da pochi volontari. Deve restare dentro il discorso democratico, perché dentro il carcere continua a vivere la Costituzione.
Il detenuto può avere sbagliato. L’imputato può essere accusato di fatti gravissimi. La collettività ha diritto alla sicurezza. Le vittime hanno diritto alla tutela, al rispetto e alla giustizia.
Ma lo Stato non può mai permettersi di assomigliare al reato che punisce. La forza del diritto sta proprio in questo: nel punire senza vendicarsi, nel custodire senza degradare, nel limitare la libertà senza cancellare la dignità.
Un carcere umano, attivo, ordinato, esigente e realmente rieducativo non è un cedimento del sistema penale. È il suo compimento costituzionale.
Davide Nalin
*Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente personali e non vincolano l’Istituto di appartenenza.




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