Il contributo esamina il rapporto tra confisca penale e responsabilità erariale alla luce del principio di proporzionalità, assumendo come punto di svolta la sentenza Florio e Bassignana c. Italia della Corte europea dei diritti dell’uomo e la successiva sentenza n. 108 del 2026 della Corte costituzionale. Il problema centrale è costituito dal cumulo di più misure patrimoniali derivanti dal medesimo fatto illecito: confisca del profitto, risarcimento del danno erariale, riparazione pecuniaria, danno all’immagine e ulteriori conseguenze disciplinari.
L’autonomia formale dei diversi rimedi non è negata; ciò che viene sottoposto a critica è l’assenza di una valutazione complessiva del sacrificio imposto al destinatario. La confisca del profitto, infatti, non ha natura esclusivamente punitiva, ma anche ripristinatoria; pertanto, se le somme confiscate coincidono con quelle oggetto della condanna contabile, il mancato scomputo determina una duplicazione patrimoniale incompatibile con l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU.
Ne emerge un principio trasversale: il doppio binario resta legittimo sul piano processuale, ma deve essere corretto sul piano sostanziale, affinché lo Stato non recuperi più volte il medesimo pregiudizio.




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