Giustizia contrattuale tra autonomia privata, controllo normativo e meritevolezza degli interessi

da | Apr 21, 2026 | In primo piano

Abstract

La giustizia contrattuale costituisce una categoria problematica perché si colloca al punto di intersezione fra autonomia privata, limiti di ordine pubblico, protezione della parte vulnerabile e concorrenza di mercato. Nel diritto positivo italiano non esiste una clausola generale che autorizzi il giudice a sostituire la propria idea di equità alla convenienza economica voluta dai contraenti. La tutela contro l’ingiustizia del contratto è affidata, piuttosto, a un sistema di limiti e rimedi tipici: invalidità per contrarietà a norme imperative o alla causa lecita, vizi del consenso, rescissione, risoluzione per eccessiva onerosità, buona fede, controllo sulle condizioni generali e sulle clausole vessatorie, nullità di protezione, tutela del consumatore, repressione dell’abuso di dipendenza economica e salvaguardia del mercato concorrenziale. In questo quadro, la sentenza di Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5657 svolge una funzione di riordino: la meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. non coincide con un sindacato generale sulla convenienza del regolamento, ma riguarda il risultato pratico perseguito dalle parti e opera solo nei casi di contrasto con valori fondamentali dell’ordinamento. Il presente contributo propone pertanto una ricostruzione rigorosamente normativa della giustizia contrattuale, intesa come legalità, lealtà, trasparenza e non abusività dell’assetto negoziale, non come generalizzato riequilibrio autoritativo del sinallagma.

Sommario

  1. Premessa metodologica
  2. La centralità normativa del contratto e la funzione dell’autonomia privata
  3. Che cosa significa, in diritto positivo, «giustizia contrattuale»
  4. Costituzione, mercato e concorrenza
  5. I rimedi dell’ordinamento contro l’ingiustizia del contratto
    1. Vizi del consenso e correttezza precontrattuale
    2. Controllo del contenuto, clausole vessatorie e nullità di protezione
    3. Buona fede, interpretazione e conservazione del contratto
    4. Rescissione, eccessiva onerosità e riequilibrio tipico
    5. Abuso di dipendenza economica e tutela del mercato
  6. 6. La meritevolezza degli interessi dopo Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5657
    1. Il caso e la questione
    2. I principi affermati dalle Sezioni Unite
    3. Il significato sistemico della decisione
  7. Il significato sistemico di Cass. 27 novembre 2023, n. 32821
  8. Conclusioni

1. Premessa metodologica

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La giustizia contrattuale è uno dei temi nei quali la teoria generale del contratto incontra con maggiore intensità il problema del rapporto tra libertà privata e controllo dell’ordinamento. La formula è suggestiva, ma proprio per questo rischia di essere usata in senso improprio. Se la si assume come espressione di una generica aspirazione morale all’equità dello scambio, essa diventa facilmente un contenitore elastico, capace di legittimare ogni intervento correttivo del giudice sul sinallagma economico. Se, invece, la si assume in un’accezione rigorosamente normativa, occorre domandarsi quali siano le disposizioni positive che consentono di qualificare un contratto come giuridicamente intollerabile, o comunque meritevole di correzione, e quali siano i limiti oltre i quali l’autorità giudiziaria non può spingersi senza sostituire la propria valutazione all’autonomia delle parti.

Un approccio normativo esige, dunque, una premessa di metodo. Il diritto civile italiano non conosce una clausola generale di nullità del contratto ingiusto in quanto tale. Esso conosce, invece, un sistema articolato di limiti alla libertà contrattuale e di rimedi contro specifiche forme di patologia del regolamento negoziale: contrarietà a norme imperative, illiceità della causa o dell’oggetto, vizi del consenso, approfittamento dello stato di bisogno o di pericolo, sopravvenienze che alterano in modo qualificato il sinallagma, abuso della posizione contrattuale, vessatorietà di determinate clausole, violazione degli obblighi di buona fede e di trasparenza. La giustizia contrattuale, se la si vuole intendere in termini giuridicamente controllabili, non coincide quindi con l’idea di un contratto economicamente perfetto, bensì con la conformità dell’assetto di interessi ai parametri che l’ordinamento assume come rilevanti.

Da questo punto di vista, il contratto rimane il luogo centrale dell’autonomia privata. Gli artt. 1321, 1322 e 1372 c.c. mostrano con chiarezza che l’ordinamento affida ai privati il potere di conformare, entro i limiti della legge, rapporti giuridici patrimoniali destinati ad avere forza vincolante tra le parti. Il problema della giustizia del contratto non può essere risolto, allora, né con la semplice celebrazione della volontà, né con la sua pura negazione. Occorre individuare il punto di equilibrio nel quale la libertà negoziale continua a rappresentare una tecnica di organizzazione lecita e utile degli interessi, ma è al tempo stesso sottoposta a filtri di legalità, solidarietà, trasparenza e non abuso.

La tesi che si sostiene in tale sede è che nel diritto positivo contemporaneo la giustizia contrattuale non si identifica con un potere generale del giudice di riequilibrare il prezzo o di sindacare la convenienza dell’affare; essa si realizza, piuttosto, attraverso una rete di controlli tipici che proteggono la libertà reale del contraente, la liceità e meritevolezza dell’operazione, la correttezza del procedimento formativo, la lealtà dell’esecuzione e il corretto funzionamento del mercato. In questa prospettiva si colloca, con particolare nettezza, la sentenza delle Sezioni Unite 23 febbraio 2023, n. 5657, che ha ridimensionato l’uso espansivo del giudizio di meritevolezza come impropria clausola generale del «giusto contratto».

2. La centralità normativa del contratto e la funzione dell’autonomia privata

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La centralità del contratto emerge già dalla lettera del codice civile. L’art. 1321 c.c. lo definisce come l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale; l’art. 1322 c.c. riconosce alle parti il potere di determinare liberamente il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e di concludere contratti atipici diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento; l’art. 1325 c.c. ne individua gli elementi essenziali; l’art. 1372 c.c., infine, stabilisce che il contratto ha forza di legge tra le parti. In queste disposizioni si condensa la ragione per cui il contratto rappresenta, nel diritto patrimoniale, la tecnica primaria di organizzazione dello scambio e della cooperazione economica.

Autonomia privata non significa, tuttavia, onnipotenza della volontà. In termini giuridici, autonomia significa potere del soggetto di concorrere alla produzione della regola che disciplinerà il proprio assetto di interessi. La volontà interna rileva, ma rileva in quanto esteriorizzata in dichiarazioni o comportamenti che l’ordinamento reputa idonei a fondare affidamento, ad assumere un significato oggettivo e a produrre effetti vincolanti. Per questa ragione il contratto non è mai riducibile a pura psicologia del volere: esso è, piuttosto, volontà dichiarata, affidamento tutelato, auto-responsabilità e regolamento di interessi oggettivamente apprezzabile.

Proprio perché opera ex ante, il contratto si distingue dalle fonti non negoziali dell’obbligazione. Mentre l’illecito, l’indebito o l’arricchimento senza causa intervengono di regola per reagire a spostamenti patrimoniali già verificatisi, il contratto programma il futuro: distribuisce rischi, coordina aspettative, rende possibili investimenti, consente la circolazione pianificata della ricchezza. È in tal senso che il contratto costituisce la fonte elettiva dell’obbligazione nel sistema dell’art. 1173 c.c. e il veicolo ordinario della cooperazione tra soggetti liberi.

Tutto ciò non implica, però, che il contratto debba essere giudicato valido solo se le prestazioni risultano perfettamente equivalenti sul piano economico. Il diritto comune dei contratti, salvo specifiche eccezioni, non eleva l’equivalenza quantitativa a requisito generale della validità. Nella fisiologia dello scambio, ciascuna parte aderisce all’operazione perché attribuisce alla prestazione ricevuta un valore soggettivamente superiore a quello della prestazione eseguita; e proprio questa differenza di valutazione spiega la razionalità economica del contratto. L’ordinamento, pertanto, non assume come parametro generale una perfetta equipollenza, ma esige piuttosto che il regolamento sia lecito, causalmente giustificato, non lesivo dei limiti inderogabili e non formato in condizioni tali da svuotare la libertà del consenso.

Ne deriva che la giustizia contrattuale non può essere impostata come antitesi frontale all’autonomia privata. Il problema non è sostituire sistematicamente l’equità autoritativa alla libera determinazione del contenuto negoziale, ma verificare quando e in quali limiti l’autonomia meriti tutela. Anche il giudizio di meritevolezza dell’art. 1322, comma 2, c.c. va letto in questa chiave: non come potere libero di correggere il contratto economicamente svantaggioso, ma come filtro di compatibilità dell’interesse perseguito con i valori e i limiti dell’ordinamento.

3. Che cosa significa, in diritto positivo, «giustizia contrattuale»

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Nel diritto positivo vigente, la giustizia contrattuale non designa una nozione autosufficiente, capace di produrre da sola invalidità o correzione del contratto. Essa costituisce piuttosto una formula sintetica con cui si descrive l’insieme delle condizioni che rendono il regolamento negoziale compatibile con la legalità dell’assetto, con la libertà reale dei contraenti e con la tutela dei terzi e degli interessi generali. In questa prospettiva, la giustizia del contratto può essere osservata almeno su quattro piani: nella formazione del consenso, nel contenuto del regolamento, nella fase dell’esecuzione e nel contesto economico in cui il contratto si inserisce.

Manca nel codice civile una clausola generale che consenta di dichiarare nullo il contratto solo perché economicamente squilibrato. L’art. 1418 c.c. collega la nullità alla contrarietà a norme imperative, ai casi espressamente previsti dalla legge e alla mancanza di uno degli elementi essenziali di cui all’art. 1325 c.c.; l’art. 1343 c.c. colpisce la causa e l’oggetto illeciti; l’art. 1419 c.c. disciplina la nullità parziale nei limiti in cui il contratto possa sopravvivere senza la clausola invalida. Nessuna di queste disposizioni autorizza, in via generale, una revisione giudiziale della convenienza dello scambio. La sproporzione tra le prestazioni diviene rilevante solo quando si salda a un indice normativo specifico: vizio del consenso, sfruttamento dello stato di bisogno, violazione della buona fede, clausola vessatoria, abuso di dipendenza economica, sopravvenienza tipizzata dalla legge, assenza o illiceità della causa.

La conseguenza sistemica è di grande importanza. Nel diritto comune italiano la giustizia contrattuale non coincide con un controllo libero sul «giusto prezzo». Il suo baricentro si sposta, piuttosto, sulla giustizia del procedimento formativo e del contesto nel quale la volontà si determina: informazione, trasparenza, assenza di sorpresa, non aggressione, mancanza di dipendenza o soggezione, effettiva comparabilità delle offerte, accesso non distorto al mercato. Il contratto giuridicamente tollerabile non è quello necessariamente più equo secondo un metro astratto, ma quello formato ed eseguito entro condizioni compatibili con la libertà reale e con la lealtà del rapporto.

Ciò non significa che il diritto rinunci del tutto al controllo sul contenuto. Significa, più precisamente, che tale controllo non è generalizzato, ma tipizzato. Il legislatore interviene in settori determinati, con tecniche parziali e selettive: nullità di protezione, inserzione automatica di clausole imposte, controllo delle clausole abusive nei contratti del consumatore, riduzione della penale eccessiva, disciplina dell’equo compenso in particolari settori, rimedi contro l’approfittamento dello stato di bisogno o contro l’abuso di dipendenza economica. Al di fuori di questi spazi normativamente aperti, la valutazione sulla convenienza economica dell’affare resta affidata alle parti.

Perciò la giustizia contrattuale, in senso rigoroso, va intesa come legalità, non abusività e trasparenza dell’assetto negoziale. Essa non esprime un progetto di pianificazione autoritativa di tutti gli scambi, ma un sistema di selezione dei casi nei quali l’ordinamento ritiene che la libertà negoziale sia solo apparente, o che il risultato pratico del contratto si ponga in contrasto con interessi superiori. La linea di confine tra autonomia e controllo si gioca esattamente qui.

4. Costituzione, mercato e concorrenza

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La ricostruzione della giustizia contrattuale non può fermarsi al codice civile. Essa incontra direttamente la Costituzione. L’art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà; l’art. 3 Cost. tutela l’eguaglianza formale e impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto libertà ed eguaglianza; l’art. 41 Cost. afferma che l’iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana; l’art. 42 Cost. riconosce la proprietà privata e ne sottopone modi di acquisto, godimento e limiti alla funzione sociale. La giustizia del contratto si colloca all’intersezione di queste coordinate: libertà, solidarietà, uguaglianza sostanziale, funzione sociale della ricchezza e protezione della persona.

La Costituzione, pertanto, non consacra un’autonomia contrattuale assoluta, ma neppure la dissolve in una generale disponibilità del legislatore a conformare autoritativamente qualsiasi contenuto dello scambio. Essa tutela il contratto come strumento di iniziativa economica e, in molte ipotesi, anche come veicolo di espressione della personalità; nello stesso tempo legittima limiti e correzioni quando siano in gioco valori superiori, posizioni di debolezza sostanziale o interessi collettivi meritevoli di protezione. L’idea di giustizia contrattuale acquista qui un volto costituzionale: non l’imposizione di una astratta uguaglianza aritmetica, ma la costruzione di condizioni nelle quali la libertà privata possa essere effettiva e non prevaricatoria.

Sul versante europeo, il quadro si arricchisce di un ulteriore elemento: il mercato concorrenziale come valore ordinante. Gli artt. 101 e 102 TFUE vietano, rispettivamente, le intese restrittive della concorrenza e l’abuso di posizione dominante; il Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza chiarisce che il mercato interno comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata. La concorrenza non è, dunque, un dato economico estraneo al diritto, ma un principio giuridico di ordine pubblico economico europeo. Essa rileva anche per la giustizia del contratto, perché impedisce che prezzo e condizioni dello scambio siano arbitrariamente imposti da poteri economici privati sottratti al confronto competitivo.

Da questo punto di vista, la giustizia contrattuale non è solo questione di rapporto bilaterale tra le parti, ma anche di struttura del mercato. Un contraente formalmente libero può essere sostanzialmente privo di scelta se opera in un contesto monopolistico, oligopolistico o segnato da radicale asimmetria informativa. La protezione del processo concorrenziale, la trasparenza delle offerte, la comparabilità dei costi, la repressione delle pratiche scorrette e degli abusi di posizione, sono tutte tecniche che contribuiscono a rendere il consenso più autentico e, quindi, il contratto più giusto in senso giuridico.

Si comprende così perché la contrapposizione frontale tra mercato e giustizia sia spesso fuorviante. Il mercato, se funzionante, costituisce uno dei fattori che consentono la formazione di condizioni negoziali non arbitrarie; ma il mercato non è autosufficiente, poiché può essere deformato da concentrazioni di potere, da dipendenze economiche, da disinformazione e da pratiche aggressive. Il diritto dei contratti contemporaneo tiene insieme questi due poli: tutela la libertà di iniziativa e la concorrenza, ma al tempo stesso appronta correttivi laddove il risultato di mercato non sia espressione di una libertà reale.

5. I rimedi dell’ordinamento contro l’ingiustizia del contratto

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5.1. Vizi del consenso e correttezza precontrattuale

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Un primo gruppo di rimedi riguarda la formazione del consenso. Gli artt. 1427 ss. c.c. disciplinano errore, dolo e violenza morale; l’art. 428 c.c. consente l’annullamento degli atti compiuti da chi versava in stato di incapacità naturale; gli artt. 1337 e 1338 c.c. impongono correttezza e buona fede nella fase delle trattative e della formazione del contratto. In questa area, la giustizia contrattuale assume il volto della libertà e della consapevolezza della scelta. Non si colpisce il contratto perché economicamente svantaggioso, ma perché la volontà si è formata in modo alterato, disinformato o scorrettamente manipolato. La tutela non è, dunque, una correzione paternalistica del contenuto; è la reazione dell’ordinamento contro una libertà solo apparente.

5.2. Controllo del contenuto, clausole vessatorie e nullità di protezione

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Un secondo gruppo di tecniche riguarda il contenuto del regolamento. Nel diritto comune, gli artt. 1341 e 1342 c.c. sottopongono a specifica approvazione alcune clausole particolarmente gravose contenute in condizioni generali, moduli o formulari predisposti unilateralmente; l’art. 1370 c.c. impone, in caso di dubbio, l’interpretazione contra proferentem delle clausole predisposte da uno dei contraenti. Nel diritto del consumo, gli artt. 33-36 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 consentono un controllo ben più penetrante sulla clausola che determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore, sino alla nullità di protezione della clausola abusiva. Si tratta di strumenti che incidono direttamente sulla struttura del contenuto, ma sempre entro perimetri positivamente tracciati.

La disciplina consumeristica conferma, peraltro, un dato decisivo: neppure qui il legislatore introduce un sindacato generale sull’adeguatezza del prezzo. L’art. 34, comma 2, cod. cons. esclude infatti, in linea di principio, la valutazione del carattere vessatorio quanto alla determinazione dell’oggetto del contratto e all’adeguatezza del corrispettivo, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. Anche il diritto di protezione del consumatore, dunque, non si traduce in un potere illimitato del giudice di sostituire il corrispettivo ritenuto equo a quello pattuito; esso colpisce soprattutto l’opacità, la sorpresa, lo squilibrio normativo e la predisposizione unilaterale abusiva.

Nella medesima linea si collocano l’inserzione automatica di clausole imposte dalla legge ex art. 1339 c.c. e, sul piano più generale, la nullità per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 c.c. In tali ipotesi la giustizia contrattuale coincide con la supremazia del dato normativo inderogabile sul contenuto convenzionale. Non è il giudice a creare un nuovo equilibrio secondo un proprio metro; è la legge a conformare il contratto e a sostituire, quando occorra, il contenuto non consentito con il contenuto imposto.

5.3. Buona fede, interpretazione e conservazione del contratto

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Gli artt. 1366, 1374 e 1375 c.c. attribuiscono alla buona fede un ruolo sistemico di primo piano. Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, integra i suoi effetti anche secondo la legge, gli usi e l’equità, ed eseguito secondo correttezza e buona fede. In questa area, la giustizia contrattuale non si manifesta come controllo diretto sul quantum dello scambio, ma come disciplina della lealtà del comportamento, della cooperazione dovuta tra le parti e della protezione dell’affidamento ragionevole. La buona fede consente di reprimere condotte opportunistiche, pratiche dilatorie, esercizi abusivi di diritti e violazioni dei doveri informativi o collaborativi, ma non legittima di per sé una generale revisione del prezzo o della convenienza dell’affare.

Nello stesso senso va letta la nullità parziale ex art. 1419 c.c. e, più in generale, il principio di conservazione del contratto. L’ordinamento, quando possibile, tende a espungere il segmento patologico del regolamento e a salvare il residuo utile del rapporto. La giustizia contrattuale si realizza qui nella misura in cui la reazione all’invalidità o alla patologia sia proporzionata, selettiva e coerente con l’assetto di interessi concretamente dedotto nel contratto. Non si tratta di annullare indiscriminatamente l’autonomia, ma di purificarla dalla componente incompatibile con la legge.

5.4. Rescissione, eccessiva onerosità e riequilibrio tipico

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Vi sono poi i rimedi che consentono un più diretto intervento sull’equilibrio del rapporto, ma solo in presenza di presupposti rigorosamente tipizzati. Gli artt. 1447 e 1448 c.c. disciplinano la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo o in stato di bisogno con lesione ultra dimidium, purché la sproporzione sia stata determinata o sfruttata nei termini indicati dalla legge. L’art. 1467 c.c. consente la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta nei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita. In tali ipotesi il legislatore riconosce che l’equilibrio economico può assumere rilevanza, ma lo fa entro fattispecie eccezionali e non trasformabili in clausole generali di giustizia commutativa.

La logica di questi rimedi è eloquente: quando il legislatore vuole autorizzare un controllo sul rapporto tra prestazione e controprestazione, lo dice espressamente e ne delimita con precisione i presupposti. Proprio questo dato depone contro l’idea di un generale potere correttivo del giudice sulla convenienza del contratto. La giustizia contrattuale, in presenza di rescissione o eccessiva onerosità, non è il frutto di una intuizione libera di equità, ma il risultato dell’applicazione di fattispecie normative costruite in modo tassativo.

5.5. Abuso di dipendenza economica e tutela del mercato

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Un ulteriore versante è quello dell’abuso di posizione. L’art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in tema di subfornitura, reprime l’abuso di dipendenza economica, mostrando che il diritto italiano non è indifferente alle situazioni nelle quali il consenso si forma all’interno di rapporti di forza strutturalmente squilibrati. A ciò si aggiungono, sul piano sovranazionale e interno, le regole di tutela della concorrenza e di repressione delle pratiche commerciali scorrette. Qui la giustizia contrattuale si sposta dal controllo della singola clausola alla verifica del contesto economico in cui l’operazione nasce: un contesto che può rendere la libertà meramente formale e lo scambio sostanzialmente eterodiretto.

Nel loro insieme, queste tecniche compongono un dato sistemico netto. L’ordinamento non resta affatto indifferente all’ingiustizia del contratto; ma la contrasta per via tipica, attraverso rimedi differenziati e fondati su specifici indici normativi di alterazione dello scambio. È precisamente questo il terreno sul quale va compresa la giustizia contrattuale nel diritto positivo.

6. La meritevolezza degli interessi dopo Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5657

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6.1. Il caso e la questione

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La sentenza delle Sezioni Unite 23 febbraio 2023, n. 5657 si colloca al centro del dibattito contemporaneo perché affronta, in modo esplicito, il rischio di trasformare la meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. in un surrogato del sindacato giudiziale sulla convenienza del contratto. La controversia riguardava una clausola inserita in un contratto di leasing, destinata a far variare la misura del canone attraverso una doppia indicizzazione: da un lato, un parametro finanziario; dall’altro, l’andamento del tasso di cambio tra euro e franco svizzero. I giudici di merito avevano fatto leva su asimmetria, aleatorietà e difficoltà di comprensione della clausola per ritenerla immeritevole di tutela.

6.2. I principi affermati dalle Sezioni Unite

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Le Sezioni Unite hanno ricondotto il problema entro coordinate dogmatiche assai più rigorose. Il primo principio consiste nella distinzione tra meritevolezza e liceità. Il giudizio di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c. non coincide con il giudizio di liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa; esso investe il risultato pratico perseguito dalle parti, cioè lo scopo dell’operazione, la sua causa concreta. Ciò significa che il controllo non cade sul contratto in quanto economicamente più o meno vantaggioso, ma sul tipo di interesse che il regolamento mira a realizzare.

Il secondo principio, decisivo per il tema della giustizia contrattuale, è il rifiuto di far coincidere l’immeritevolezza con la non convenienza, con la difficoltà di comprensione della clausola o con la presenza di alea. La Corte chiarisce che la complessità del meccanismo negoziale, ove rilevante, può eventualmente essere affrontata sul terreno dell’interpretazione, dei vizi del consenso, della responsabilità precontrattuale o delle discipline speciali di trasparenza; l’aleatorietà, dal canto suo, non è di per sé indice di invalidità, poiché l’autonomia privata consente anche l’assunzione convenzionale di rischi e la costruzione di patti atipici aleatori. Neppure l’asimmetria economica, da sola, vale a fondare un giudizio di immeritevolezza, se il contratto è stato concluso liberamente e in assenza di specifici fattori di patologica sopraffazione.

Il terzo principio riguarda il contenuto positivo del giudizio di meritevolezza. Il risultato perseguito dal contratto può dirsi immeritevole solo quando sia incompatibile con i valori fondamentali dell’ordinamento, e dunque con i principi di solidarietà, non prevaricazione, tutela della persona, ordine pubblico e buon costume. La decisione richiama, in questa prospettiva, talune figure già emerse nella giurisprudenza: il vantaggio ingiusto e sproporzionato privo di contropartita, la posizione di indeterminata soggezione di una parte rispetto all’altra, la costrizione a condotte contrarie ai superiori doveri di solidarietà. Il dato centrale, tuttavia, è che si tratta di ipotesi eccezionali e non di un criterio libero di valutazione del «buon affare».

6.3. Il significato sistemico della decisione

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La portata sistematica della sentenza è ampia. In primo luogo, essa sottrae la meritevolezza alla funzione di clausola generale del «giusto contratto». L’art. 1322, comma 2, c.c. non può essere utilizzato come veicolo surrettizio per attribuire al giudice un potere generalizzato di correzione del sinallagma economico. In secondo luogo, la decisione riafferma il primato della tipicità dei rimedi: se vi è errore, dolo o difetto informativo, si applicheranno le regole sui vizi del consenso o sulla responsabilità precontrattuale; se vi è clausola vessatoria o violazione di norme imperative, opereranno le nullità e i controlli speciali; se vi è approfittamento dello stato di bisogno, entrerà in gioco la rescissione; se vi è sopravvenienza qualificata, troverà spazio l’art. 1467 c.c. Ciò che non è consentito è concentrare tutte queste possibili patologie nell’etichetta indeterminata dell’immeritevolezza.

In tal modo le Sezioni Unite non espungono la giustizia contrattuale dal sistema; ne ridefiniscono, piuttosto, il luogo. La giustizia del contratto resta un valore dell’ordinamento, ma opera nei confini disegnati dalla legge: libertà reale del consenso, legalità del contenuto, non abuso, buona fede, tutela della persona, protezione della parte debole nei casi tipizzati, corretto funzionamento del mercato. Al di fuori di tali confini, la convenienza economica dell’affare rimane terreno dell’autonomia privata. Questa è, probabilmente, la lezione più importante della sentenza n. 5657/2023.

7. Il significato sistemico di Cass. 27 novembre 2023, n. 32821

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La linea tracciata dalle Sezioni Unite nel 2023 trova un significativo elemento di conferma nella successiva Cass. 27 novembre 2023, n. 32821. Sebbene la decisione avesse ad oggetto immediato il recesso ex art. 1385 c.c. e la disciplina della caparra confirmatoria, la motivazione contiene un passaggio di forte rilievo sistemico: non esiste un potere generale del giudice di ridurre equitativamente la caparra confirmatoria sul modello dell’art. 1384 c.c., dettato per la clausola penale, in mancanza di espresso fondamento normativo. In altri termini, la modificazione autoritativa del contenuto economico di un patto privato richiede uno specifico appiglio legale e non può essere giustificata mediante un generico richiamo al «giusto contratto».

Il dato merita attenzione perché illumina, da un diverso versante, la medesima opzione di fondo: la giustizia contrattuale non coincide con la disponibilità del giudice a rimodulare ogni assetto economico ritenuto troppo gravoso o troppo favorevole. Se il legislatore ha previsto la riduzione della penale eccessiva, ciò non autorizza ad estendere analogicamente la stessa logica a istituti diversi, come la caparra confirmatoria, la cui funzione e disciplina sono autonome. Ancora una volta, il sistema mostra di preferire rimedi tipici e puntuali, anziché un sindacato libero e diffuso sul contenuto economico del contratto.

Assunta insieme alla sentenza n. 5657/2023, la decisione n. 32821/2023 restituisce un quadro coerente: l’autonomia privata resta il criterio ordinario di formazione del sinallagma; l’intervento correttivo del giudice è eccezionale e richiede basi normative determinate; la giustizia contrattuale si realizza attraverso la legalità del controllo, non mediante la sua indeterminatezza.

8. Conclusioni

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La ricostruzione fin qui svolta consente di fissare alcuni punti fermi. Primo: il contratto rimane, nel sistema civilistico, la tecnica primaria dell’autonomia privata e della circolazione programmata della ricchezza. Secondo: la Costituzione e il diritto dell’Unione europea non annullano questa centralità, ma la conformano alla tutela della persona, alla solidarietà, all’eguaglianza sostanziale, alla funzione sociale dell’attività economica e alla protezione del mercato concorrenziale. Terzo: il diritto positivo italiano non conosce una clausola generale di nullità del contratto ingiusto, né affida al giudice un potere indiscriminato di riequilibrio del sinallagma economico. Quarto: la giustizia contrattuale prende forma attraverso rimedi tipici e selettivi, volti a correggere la libertà apparente, l’opacità, l’abuso, la dipendenza, l’illiceità del contenuto e le sopravvenienze normativamente rilevanti.

In questa cornice, la sentenza Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5657 assume un valore di chiarificazione decisivo. La meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. non è una clausola generale di giustizia commutativa e non autorizza un sindacato sulla mera convenienza dell’affare. Essa riguarda il risultato pratico dell’operazione e consente un controllo solo quando quel risultato contrasti con i valori fondamentali dell’ordinamento. La successiva Cass. n. 32821/2023 conferma, da altra prospettiva, che il riequilibrio giudiziale del contenuto economico del contratto richiede sempre un titolo normativo espresso.

La nozione rigorosamente normativa di giustizia contrattuale, pertanto, può essere così riassunta: è giusto il contratto che si forma in condizioni di libertà reale e trasparenza, che persegue un interesse lecito e meritevole, che non impone clausole abusive o risultati di prevaricazione, che si esegue secondo buona fede e che si colloca in un mercato non alterato da poteri economici indebiti. Non è, invece, compito ordinario del giudice sostituire il proprio giudizio economico a quello dei contraenti. Il contratto giusto, nel diritto positivo, non è il contratto perfetto secondo una misura morale esterna; è il contratto compatibile con la legalità dell’autonomia privata.

Sul piano applicativo, ciò suggerisce un criterio di lettura in sequenza. Dinanzi a un contratto denunciato come «ingiusto», l’interprete non dovrebbe muovere da un giudizio intuitivo sulla sproporzione economica, ma verificare anzitutto se sussista una violazione di norme imperative o di discipline speciali di protezione; quindi se il consenso sia stato viziato, se la clausola sia opaca o abusiva, se ricorrano approfittamento dello stato di bisogno, eccessiva onerosità sopravvenuta, abuso di dipendenza economica o difetti informativi giuridicamente tipizzati; soltanto in presenza di un contratto atipico, e sempre con riguardo al risultato pratico perseguito, potrà infine porsi la questione della meritevolezza ex art. 1322, comma 2, c.c. Questo ordine logico evita che la nozione di giustizia contrattuale si trasformi in un criterio meramente impressionistico.

Anche il lessico del «giusto contratto», perciò, va maneggiato con cautela. Come formula descrittiva, esso può essere utile per sintetizzare l’esigenza che il regolamento negoziale non sia frutto di abuso, opacità o prevaricazione. Come categoria normativa autonoma, invece, rischia di alterare la sistematica del codice, attribuendo al giudice un potere creativo che il diritto positivo non gli riconosce. La lezione che si ricava dal quadro normativo e dalla giurisprudenza del 2023 è più sobria, ma anche più solida: la giustizia del contratto non è contro l’autonomia privata; è la forma giuridica attraverso cui l’ordinamento seleziona l’autonomia meritevole, protegge la libertà reale e impedisce che la forza economica o l’opacità tecnica si travestano da consenso.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali essenziali

Fonti normative

– Codice civile: artt. 1173, 1321, 1322, 1325, 1337, 1338, 1339, 1341, 1342, 1343, 1366, 1370, 1372, 1374, 1375, 1418, 1419, 1427 ss., 1447, 1448, 1467, 1384 e 1385.

– Costituzione della Repubblica italiana: artt. 2, 3, 9, 41 e 42.

– D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo): artt. 33, 34, 35 e 36.

– Legge 18 giugno 1998, n. 192: art. 9 (abuso di dipendenza economica).

– Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: artt. 101 e 102; Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza.

Giurisprudenza

– Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2023, n. 5657.

– Cass., 27 novembre 2023, n. 32821.

Written by Davide Nalin

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