Il mare è spazio di libertà, ma non di arbitrio. L’alto mare, in particolare, rappresenta uno dei luoghi più sensibili dell’ordine internazionale: nessuno Stato può appropriarsene, nessuno può esercitarvi poteri coercitivi senza un preciso titolo giuridico. Da questa premessa muove l’articolo, dedicato al blocco e all’interdizione delle navi in alto mare, tra diritto internazionale del mare, consuetudini, convenzioni applicabili e tutela dei diritti umani.
L’analisi ricostruisce il quadro normativo dell’UNCLOS, il ruolo della giurisdizione dello Stato di bandiera, le eccezioni ammesse in caso di pirateria, tratta, navi prive di nazionalità, inseguimento, traffici illeciti, risoluzioni del Consiglio di sicurezza e conflitti armati. Particolare attenzione è riservata alla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, che impone di leggere ogni misura coercitiva alla luce di legalità, necessità, proporzionalità e divieto dell’uso della forza.
Il tema diventa ancora più delicato quando a bordo vi sono persone vulnerabili, migranti, attivisti o civili. In questi casi il diritto del mare incontra i diritti umani: soccorso, non-refoulement, divieto di trattamenti inumani e garanzie contro detenzioni arbitrarie. Il mare, dunque, non è una zona franca: è uno spazio giuridico, dove la forza resta sempre subordinata al diritto




0 commenti