Inquadramento dogmatico, regime applicativo e profili giurisprudenziali
A cura di Davide Nalin
Nel diritto amministrativo il tempo non è mai un dato neutro. Una norma che interviene dopo l’avvio del procedimento, una sentenza della Corte costituzionale, la mancata conversione di un decreto-legge, una disposizione europea sopravvenuta: ciascuna di queste vicende può incidere sul destino del provvedimento amministrativo, mettendo in tensione legalità, certezza del diritto, affidamento del privato ed effettività della tutela.
L’articolo ricostruisce, con taglio sistemico, la complessa categoria dell’invalidità sopravvenuta, distinguendola dall’invalidità originaria e collocandola nel quadro del principio tempus regit actum. Ne emerge un istituto delicato, nel quale il provvedimento, pur legittimo al momento della sua adozione, può divenire successivamente incompatibile con il nuovo assetto normativo.
Particolare attenzione è dedicata allo ius superveniens nel corso del procedimento, alle deroghe previste per concorsi e gare pubbliche, agli effetti delle pronunce di incostituzionalità, al rapporto con il diritto dell’Unione europea e alle conseguenze processuali dell’annullamento. Una riflessione tecnica, ma essenziale, su una domanda decisiva: fino a che punto la legalità amministrativa può mutare dopo l’atto?
1. Premessa metodologica e collocazione sistematica della categoria
La categoria dell’invalidità sopravvenuta, di matrice civilistica, presenta sul piano teorico una tensione strutturale che merita di essere illuminata in apertura. Il giudizio di validità di un atto giuridico postula, secondo la sua fisionomia logica, un raffronto fra l’atto e il parametro normativo riferibile al momento in cui esso viene a esistenza: secondo lo schema fatto-norma-effetto — ove il fatto è precisamente l’atto da scrutinare — la qualificazione in termini di validità o invalidità deve essere operata in coerenza con le norme vigenti al momento del perfezionamento dell’atto medesimo. In tale prospettiva, una sopravvenienza normativa successiva non potrebbe, sul piano teorico, incidere su un giudizio di natura strutturalmente genetica, perché l’atto, una volta perfezionato in conformità al diritto vigente, dovrebbe restare insensibile a modificazioni dell’ordinamento intervenute ex post.
Tale impostazione, lineare nel diritto privato, subisce nel diritto amministrativo un significativo adattamento sistematico. L’atto amministrativo, infatti, è il prodotto dello schema norma-potere-effetto, e la peculiare forza espansiva che il principio di legalità — declinato nelle accezioni della legalità formale e della legalità sostanziale — assume nell’ordinamento pubblicistico consente, entro determinati confini, di ammettere che vicende sopravvenute incidano sulla validità del provvedimento. La categoria dell’invalidità sopravvenuta trova così, nel diritto amministrativo, una collocazione propria, distinta da quella civilistica, e una spendibilità applicativa che si manifesta, in particolare, nell’ipotesi del cosiddetto ius superveniens e nelle fattispecie ad esso assimilabili, fra cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale, la mancata conversione del decreto-legge, la sopravvenienza di norme di interpretazione autentica e l’incompatibilità con disposizioni di diritto dell’Unione europea successivamente entrate in vigore.
La trattazione sistematica della categoria richiede dunque la preliminare distinzione fra due piani: da un lato, l’inquadramento dogmatico dell’istituto e la sua compatibilità con il principio tempus regit actum, che presidia ordinariamente il regime di validità dell’atto amministrativo; dall’altro, l’esame analitico delle singole fattispecie nelle quali la sopravvenienza normativa o giurisprudenziale produce effetti invalidanti, con la conseguente perimetrazione del relativo regime processuale.
2. Il principio tempus regit actum e la procedimentalizzazione dell’attività amministrativa
Nel diritto amministrativo opera il principio tempus regit actum, in forza del quale ciascun atto è governato dalla legge vigente nel momento della sua adozione. Il principio, di natura tendenzialmente unidirezionale, deve nondimeno essere coordinato con la struttura procedimentale dell’attività amministrativa, quale risulta dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento amministrativo non si forma, infatti, in un istante puntuale, ma costituisce l’esito di una sequenza temporalmente articolata di sub-atti procedimentali — fase preparatoria, fase costitutiva, fase integrativa dell’efficacia — ciascuno dei quali può intercettare modificazioni normative successive all’avvio del procedimento. Da tale tensione fra unicità del momento conclusivo e durata strutturale del procedimento discendono i nodi applicativi che si esamineranno.
La costruzione sistematica accolta dalla giurisprudenza amministrativa muove dal principio per cui la legittimità di un provvedimento deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza, in linea generale, delle sopravvenienze normative successive. Tale principio, espressivo della formula tempus regit actum, subisce tuttavia un’eccezione di rilievo nelle ipotesi di invalidità successiva introdotta da una norma sopravvenuta espressamente retroattiva, nei limiti di compatibilità costituzionale; nonché negli ulteriori casi che si esamineranno, accomunati dalla circostanza che la sopravvenienza incide su un atto perfezionatosi sotto l’imperio di una disciplina preesistente.
3. Lo ius superveniens nel corso del procedimento
3.1. Criterio generale e operatività delle sopravvenienze procedimentali
La prima ipotesi problematica si configura quando la sopravvenienza normativa interviene tra l’iniziativa procedimentale e l’adozione del provvedimento conclusivo. Si pone, in tale scenario, l’interrogativo se debbano applicarsi le norme vigenti al momento dell’avvio del procedimento ovvero le norme sopravvenute, e — ove operi la seconda alternativa — se la novella possa estendersi anche alle fasi procedimentali già esaurite, in ragione della asserita unitarietà del procedimento.
In assenza di un’apposita disciplina transitoria, la soluzione discende dai criteri generali dell’ordinamento. Le norme procedimentali sopravvenute sono, di regola, immediatamente applicabili in forza del principio tempus regit actum, salvo che esse abbiano ad oggetto una fase già conclusa al momento dell’entrata in vigore della nuova legge: in tale ipotesi opera il principio di irretroattività, che ne preclude l’applicazione retroattiva alla fase esaurita. Anche le norme sostanziali — quelle, cioè, che disciplinano i presupposti del provvedimento — sono immediatamente applicabili, posto che il provvedimento, non essendo ancora stato adottato, dovrà sottostare alla disciplina vigente al momento della sua adozione.
La soluzione non si risolve, peraltro, in una regola unitaria: essa dipende dalla specifica fase procedimentale su cui la sopravvenienza incide. È pertanto necessario distinguere fra fase preparatoria (iniziativa e istruttoria), fase costitutiva e fase integrativa dell’efficacia, ciascuna delle quali presenta caratteristiche che condizionano l’operatività dello ius superveniens.
3.2. Sopravvenienza incidente sulla fase preparatoria
Quando la nuova legge investe la fase preparatoria, occorre distinguere ulteriormente in funzione della natura — formale o sostanziale — della modifica introdotta. Se la novella incide sul regime formale degli atti preparatori — fattispecie tipica delle norme procedimentali — opera la regola della salvezza degli atti compiuti: la regolarità di un’istanza autorizzativa o la legittimità di un’attività istruttoria devono essere apprezzate alla stregua della disciplina vigente al momento della loro effettuazione. La ratio è di immediata evidenza sistematica: l’applicazione dello ius superveniens all’atto già compiuto implicherebbe una retroattività di fatto, ancorché la fase nella quale l’atto si colloca non si sia ancora esaurita.
Diversa è l’ipotesi in cui la nuova legge modifichi non il regime formale degli atti preparatori, bensì la loro rilevanza sul provvedimento finale (fattispecie tipica delle norme sostanziali). In tale evenienza la nuova disciplina trova immediata applicazione, sia che essa preveda atti preparatori nuovi o diversi, sia che renda non più necessari atti preparatori in precedenza richiesti. In quest’ultimo caso, l’omissione di atti preparatori divenuti superflui non determina invalidità del provvedimento, sicché si parla — sia pure impropriamente — di validità sopravvenuta. Tale applicazione non comporta deroga al principio di irretroattività, atteso che la norma sopravvenuta regola l’incidenza dell’atto preparatorio sul provvedimento finale e non l’atto preparatorio in sé.
3.3. Sopravvenienza incidente sulla fase costitutiva
Quando la nuova legge modifica i presupposti del provvedimento finale — incidendo, dunque, sulla fase costitutiva — essa trova immediata applicazione. L’amministrazione è in tal caso tenuta a riaprire la fase istruttoria al fine di acquisire i nuovi presupposti richiesti dalla disciplina sopravvenuta, garantendo la conformità del provvedimento al quadro normativo vigente al momento della sua adozione.
La regola subisce un’eccezione di rilievo applicativo: essa non opera quando lo ius superveniens sia entrato in vigore successivamente alla scadenza del termine di conclusione del procedimento, di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990, e il provvedimento sarebbe spettato all’istante sulla base della normativa vigente in quel momento. In tale ipotesi l’amministrazione resta tenuta a emanare il provvedimento conforme alla normativa vigente al tempo della sua adozione; in alternativa, il privato potrà agire per il risarcimento del danno per il mancato conseguimento del provvedimento, configurandosi una responsabilità dell’amministrazione per il ritardo procedimentale che ha determinato l’applicabilità di una disciplina meno favorevole — responsabilità riconducibile al paradigma generale di cui all’art. 2-bis della legge n. 241 del 1990, ove rilevi un danno da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
3.4. Sopravvenienza incidente sulla fase integrativa dell’efficacia
Per quanto concerne la fase integrativa dell’efficacia, la disciplina dello ius superveniens varia in funzione del segmento procedimentale su cui la nuova normativa incide. Se la novella interviene sulle fasi anteriori del procedimento, essa non trova applicazione, in quanto tali fasi si sono ormai esaurite e qualunque applicazione retroattiva si tradurrebbe in violazione del principio di irretroattività. Se la nuova legge introduce una fase integrativa dell’efficacia in precedenza non prevista, parimenti essa non si applica, atteso che il procedimento risulta ormai concluso e una nuova fase non potrebbe innestarsi su una sequenza giuridica già perfezionata. Se, invece, la nuova legge interviene proprio sulla fase integrativa dell’efficacia modificandone un elemento — quando essa è ancora in corso — l’applicazione è immediata, in quanto la fase non risulta ancora esaurita e si trova pertanto ancora soggetta al principio tempus regit actum.
4. Il principio tempus regit actum nella giurisprudenza recente
Il principio tempus regit actum trova nella giurisprudenza amministrativa una formulazione consolidata, la cui portata è stata di recente ribadita dal Consiglio di Stato. La Sezione III, con sentenza 12 settembre 2023, n. 8269 — successivamente confermata da numerose pronunce conformi, fra le quali, in particolare, Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2024, n. 6848 — ha affermato che la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo cristallizzare l’assetto normativo alla data dell’atto che vi ha dato avvio. Ne consegue che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato a istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo dell’adozione del provvedimento finale e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato, in dipendenza della circostanza che lo ius superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici.
Nella stessa direzione si pone l’affermazione, ribadita dalla giurisprudenza più recente, secondo cui le sopravvenienze, sia di fatto che di diritto, rilevano e devono essere tenute in debito conto dall’amministrazione procedente durante l’intera fase procedimentale che si estende dalla presentazione dell’istanza all’emanazione del provvedimento conclusivo. Si tratta di un orientamento che esprime, sul piano applicativo, la doverosa cura dell’interesse pubblico nell’attualità del suo divenire, e che si raccorda con la struttura procedimentale dell’attività amministrativa quale risulta dalla legge n. 241 del 1990.
5. Procedimenti concorsuali e gare pubbliche: la deroga al regime ordinario
Una significativa precisazione del principio si rinviene nella giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Con sentenza n. 9 del 2011, l’Adunanza Plenaria ha affermato che il principio tempus regit actum attiene alle sequenze procedimentali composte di atti dotati di propria autonomia funzionale, e non anche ad attività — come l’espletamento di un concorso — interamente disciplinate dalle norme vigenti al momento in cui esse hanno inizio. Tale enunciazione presenta un rilievo applicativo di primaria importanza: mentre per i procedimenti ordinari opera la regola dell’applicazione della disciplina sopravvenuta agli atti non ancora compiuti, per le procedure concorsuali e per le gare pubbliche vige il diverso principio di insensibilità alle sopravvenienze, secondo cui le procedure restano soggette alla disciplina vigente al momento della loro indizione, salvo che la nuova disciplina preveda espressamente la propria efficacia retroattiva.
Tale orientamento si fonda sulla considerazione che il bando di concorso o di gara costituisce lex specialis del procedimento e cristallizza le norme applicabili al momento della sua emanazione, a presidio dell’affidamento dei partecipanti e della par condicio. L’orientamento è stato costantemente ribadito (Cons. Stato, Sez. IV, 12 maggio 2011, n. 2858; Sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2064; Sez. IV, 11 settembre 2009, n. 5479; Sez. V, 13 gennaio 1996, n. 46), con conferme nella giurisprudenza più recente (fra cui Cons. Stato, Sez. II, 20 novembre 2020, n. 7216).
La giurisprudenza più recente ha tuttavia precisato che il principio di insensibilità delle gare pubbliche alle sopravvenienze normative successive all’approvazione del bando non è assoluto e inderogabile, ma relativo, in quanto ammette specifiche e particolari deroghe quando il legislatore ravvisi ragionevolmente la necessità di un intervento che si riferisca a uno specifico procedimento di selezione. Tale precisazione consente di salvaguardare le esigenze di certezza tipiche delle procedure competitive, senza tuttavia tradursi in una rigida sigillatura del procedimento rispetto alle modifiche normative.
Va segnalato, in chiave sistematica, che l’orientamento consolidato estende l’irrilevanza dello ius superveniens anche alla fase esecutiva dell’affidamento (Cons. Stato, n. 1318/2020, e nello stesso senso Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9 del 2011, nonché Sez. V, 31 luglio 2019, n. 5436; Sez. V, 25 marzo 2021, n. 2521; Sez. V, 7 giugno 2016, n. 2433; Sez. V, 12 maggio 2017, n. 2222). In tal senso si è anche pronunciato T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-quater, 5 novembre 2024, n. 19503, che ha riaffermato l’inscindibilità fra fase di affidamento e fase di esecuzione ai fini dell’individuazione del quadro regolatorio applicabile.
6. L’invalidità sopravvenuta in senso proprio: le fattispecie tipiche
La seconda macro-ipotesi si configura quando la sopravvenienza normativa interviene successivamente all’adozione del provvedimento, in un momento in cui il procedimento risulta ormai concluso. In tale scenario l’invalidità sopravvenuta in senso proprio diviene configurabile in una pluralità di fattispecie tipiche, accomunate dalla circostanza che la sopravvenienza incide su un atto già perfezionatosi sotto l’imperio di una disciplina preesistente. La giurisprudenza ha individuato, in particolare, le seguenti fattispecie: la legge retroattiva che introduca un nuovo requisito di validità del provvedimento; la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge attributiva o regolativa del potere; la legge di interpretazione autentica che attribuisca alla norma un significato diverso da quello su cui era fondato il provvedimento; la mancata conversione del decreto-legge che costituiva la base normativa del provvedimento; il sopravvenuto contrasto del provvedimento con norme dell’Unione europea entrate in vigore successivamente.
Ciascuna di tali ipotesi presenta specificità proprie, ma tutte sono accomunate dall’effetto di rendere il provvedimento, originariamente legittimo, incompatibile con il quadro normativo sopravvenuto. Si tratta di una patologia che, pur coinvolgendo profili di validità, opera secondo una logica strutturalmente diversa rispetto all’invalidità originaria: il vizio non risiede in una difformità ab origine dell’atto rispetto alla norma di riferimento, bensì in una sopravvenuta incompatibilità del medesimo con un quadro normativo successivamente modificatosi.
6.1. La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma applicata
Il primo profilo riguarda gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge che costituiva la base normativa del provvedimento. Le pronunce della Corte costituzionale, ad avviso della giurisprudenza amministrativa prevalente, determinano il venir meno in via retroattiva della norma di riferimento, poiché operano la ricognizione di un vizio originario e intrinseco della norma stessa, la cui eliminazione dall’ordinamento non è assimilabile a quella disposta per effetto di abrogazione in virtù di altra norma sopravvenuta. La declaratoria di incostituzionalità produce dunque effetti ex tunc, incidenti sui rapporti pendenti, in coerenza con il regime di cui all’art. 136 della Costituzione e all’art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Sul piano applicativo, la giurisprudenza distingue le fattispecie in cui la declaratoria rileva da quelle in cui non rileva sull’atto. Nel caso di rapporti esauriti, la sopravvenuta caducazione della legge non vale a invalidare i provvedimenti amministrativi che ne abbiano fatto incontestata applicazione, in coerenza con la nozione di rapporto esaurito elaborata dalla giurisprudenza costituzionale. Diversamente, quando il provvedimento amministrativo sia stato tempestivamente impugnato, in ragione dell’incostituzionalità derivata che lo vizia, il giudice non fa altro che esaminare un vizio ritualmente stigmatizzato dal ricorrente, decidendo sulla base del quadro normativo come risultante dall’intervento della Corte costituzionale ab initio evocato. In tale prospettiva, le esigenze di effettività della tutela giurisdizionale tempestivamente invocata prevalgono sul principio tempus regit actum e sulla generale efficacia pro futuro delle pronunce della Corte costituzionale.
La giurisprudenza più recente ha ulteriormente articolato la disciplina, distinguendo a seconda della funzione svolta dalla norma incisa dalla declaratoria. Cons. Stato, Sez. I, parere 12 aprile 2024, n. 470, e Cons. Stato n. 570/2024 hanno riaffermato che, qualora la norma individui il fondamento stesso del potere amministrativo, il provvedimento adottato sulla base di essa è da considerare nullo per carenza di potere sopravvenuta, con conseguente possibilità per il giudice di dichiarare ex officio la nullità; se, invece, la norma si limiti a disciplinare le modalità di esercizio del potere, il giudice potrà dichiarare l’invalidità del provvedimento solo ove il ricorrente abbia articolato una censura avente ad oggetto il cattivo esercizio della funzione pubblica regolata dalla norma successivamente dichiarata incostituzionale, configurandosi in tale ipotesi una mera annullabilità.
Si registra peraltro, anche nella giurisprudenza più recente, un orientamento secondo cui la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma di legge sulla quale si fonda il provvedimento impugnato produce l’illegittimità derivata dell’atto, qualora l’interessato nel ricorso abbia comunque posto in rilievo la norma di che trattasi, ancorché senza censurarla specificamente sotto il profilo della poi dichiarata incostituzionalità. La questione, già affrontata da Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2011, n. 2623, conserva attualità nelle pronunce che muovono dall’esigenza di salvaguardare l’effettività della tutela giurisdizionale.
Va inoltre rilevato che, secondo un consolidato indirizzo, la sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità non è di per sé idonea a fondare un obbligo per l’amministrazione di provvedere su un’istanza di autotutela del privato (cfr., fra le pronunce recenti, Cons. Stato, Sez. IV, 5 settembre 2024, n. 7434, e Cons. Stato, Sez. III, 4 luglio 2025, n. 5804), permanendo la natura discrezionale del potere di riesame.
6.2. La mancata conversione del decreto-legge
La seconda fattispecie tipica concerne la mancata conversione, entro il termine di sessanta giorni di cui all’art. 77, terzo comma, della Costituzione, del decreto-legge che costituiva la base normativa del provvedimento. La norma costituzionale dispone che i decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, salva la facoltà delle Camere di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
La giurisprudenza amministrativa ha precisato che i provvedimenti adottati sulla base del decreto non convertito non perdono efficacia direttamente, ma occorre che gli interessati ne provochino la rimozione attraverso i normali mezzi di impugnazione. Si configura, in tale ipotesi, un’illegittimità derivata e non una nullità del provvedimento, atteso che esso era stato adottato in modo pienamente conforme a una norma che, al momento della sua emanazione, disciplinava o attribuiva alla pubblica amministrazione il potere. La differenza con il regime della incostituzionalità — ove la norma si reputa affetta da vizio originario — risiede nel fatto che, nel caso della mancata conversione, la perdita di efficacia ex tunc attiene alla fonte ma non si traduce automaticamente in nullità dell’atto applicativo, in coerenza con il principio di tassatività delle ipotesi di nullità di cui all’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990.
6.3. La legge di interpretazione autentica
La terza fattispecie riguarda la legge di interpretazione autentica che attribuisca alla norma un significato diverso da quello su cui era fondato il provvedimento. La giurisprudenza costituzionale ammette le leggi di interpretazione autentica entro precisi limiti, fra cui la ragionevolezza, la non lesione dell’affidamento e la non interferenza con giudicati formatisi. Quando tali condizioni sono rispettate, la legge interpretativa esplica effetti retroattivi, incidendo sulla validità dei provvedimenti adottati sulla base dell’interpretazione antecedente. La disciplina applicativa segue, in linea generale, lo schema dell’invalidità derivata, con conseguente onere di tempestiva impugnazione del provvedimento da parte dell’interessato.
6.4. Il sopravvenuto contrasto con il diritto dell’Unione europea
Il sopravvenuto contrasto del provvedimento con norme dell’Unione europea entrate in vigore successivamente alla sua adozione costituisce ulteriore fattispecie di invalidità sopravvenuta, riconducibile al regime degli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, che impongono il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione e dagli obblighi internazionali.
La giurisprudenza amministrativa, sin dalla nota pronuncia Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 2011, n. 1983, ha chiarito che il provvedimento amministrativo che viola il diritto dell’Unione europea è affetto da annullabilità per vizio di illegittimità sotto forma di violazione di legge, e non da nullità, atteso che l’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 ha codificato in numero chiuso le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo, fra le quali non rientra il contrasto con il diritto dell’Unione. Ne discendono, sul piano processuale, l’onere di impugnare il provvedimento contrastante con il diritto eurounitario davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni — pena l’inoppugnabilità del provvedimento — e, sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dare corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela. Tale ricostruzione è stata di recente ribadita da Cons. Stato, Sez. VI, 22 maggio 2024, n. 4542, che ha precisato come la nullità sia configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato sulla base di una norma interna attributiva del potere incompatibile con il diritto europeo e quindi disapplicabile. La natura autoritativa del provvedimento, rileva la pronuncia, non viene meno per il solo fatto che la disposizione attributiva del potere sia successivamente dichiarata incostituzionale o si manifesti in contrasto con il diritto dell’Unione.
7. Le conseguenze processuali del riconoscimento dell’invalidità sopravvenuta
Il riconoscimento dell’invalidità sopravvenuta produce conseguenze processuali di rilevante portata sistematica, incidenti su due profili distinti: il decorso del termine di impugnazione e la portata effettuale dell’annullamento.
Quanto al primo profilo, il termine di impugnazione del provvedimento divenuto invalido per sopravvenienza non decorre dall’adozione dell’atto, bensì dal momento in cui si verifica la causa di invalidità — segnatamente, dall’entrata in vigore della legge retroattiva, dalla pubblicazione della sentenza di incostituzionalità nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, dall’entrata in vigore della legge di interpretazione autentica, dalla mancata conversione del decreto-legge o dall’entrata in vigore della norma dell’Unione con cui il provvedimento si pone in contrasto. La soluzione si fonda sulla considerazione che il vizio non era né conoscibile né configurabile al momento dell’adozione dell’atto: ancorare il decorso del termine per l’impugnazione a tale momento equivarrebbe a precludere ogni effettiva tutela giurisdizionale al destinatario, in violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione e dell’art. 41 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante il codice del processo amministrativo.
Quanto al secondo profilo, la portata effettuale dell’annullamento per invalidità sopravvenuta presenta caratteristiche strutturalmente diverse rispetto all’annullamento per invalidità originaria. La giurisprudenza ha precisato che, nel caso di invalidità sopravvenuta, il provvedimento è stato legittimamente adottato e ha legittimamente prodotto effetti sino al momento della sopravvenienza. L’annullamento opera dunque ex tunc rispetto al momento della sopravvenienza, ma non rispetto al momento di adozione dell’atto, conservando salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza legittima del provvedimento. Tale ricostruzione si raccorda con la disciplina degli effetti dell’annullamento giurisdizionale di cui all’art. 34 c.p.a. e con la facoltà del giudice di modulare nel tempo gli effetti caducatori della sentenza, secondo la nota giurisprudenza che ha riconosciuto al giudice amministrativo un potere conformativo sugli effetti dell’annullamento.
8. La validità sopravvenuta e le modifiche normative a processo in corso
Una questione distinta e simmetricamente speculare riguarda le modifiche normative che intervengano a processo in corso, qualora esse determinino non l’invalidità, bensì la validità sopravvenuta di un provvedimento originariamente illegittimo. Si configura, in tale ipotesi, una sanatoria del vizio originario per effetto della modificazione del quadro normativo di riferimento, con conseguente trasformazione di un provvedimento illegittimo in un provvedimento conforme alla disciplina sopravvenuta.
Sul piano applicativo, è certo che lo ius superveniens non risulta applicabile se posteriore alla notificazione della sentenza, atteso che a quel momento il giudizio si è ormai cristallizzato e la decisione ha acquisito efficacia. Per la fase anteriore alla notificazione, il discorso si presenta più articolato e investe profili processuali — fra cui la disciplina dei motivi aggiunti e dei motivi nuovi ai sensi dell’art. 43 c.p.a. — che esulano dall’inquadramento sostanziale dell’istituto e richiedono trattazione nelle sedi proprie del diritto processuale amministrativo.
9. Sopravvenienze e contratti di durata: un profilo di attualità
Un profilo di particolare attualità nella giurisprudenza più recente concerne la rilevanza delle sopravvenienze normative rispetto ai contratti di durata stipulati a valle di un provvedimento amministrativo. La giurisprudenza ha affermato a più riprese che il contratto di concessione è un contratto di durata e, come tale, non consuma i suoi effetti uno actu; pertanto, trovano applicazione le normative sopravvenute che incidono sul rapporto contrattuale, in base al principio tempus regit actum. Tale impostazione consente di ammettere la legittimità della sospensione o della modificazione degli effetti del contratto per effetto di una normativa sopravvenuta che non abbia inciso sulla validità del contratto medesimo, ma sul rapporto. La logica sottesa distingue il piano genetico — la validità — dal piano funzionale — il rapporto — e ammette la rilevanza delle sopravvenienze sul secondo piano anche quando il primo si sia ormai esaurito.
L’orientamento è stato di recente consolidato da pronunce che, in materia di autorizzazioni e concessioni a contenuto durevole, hanno chiarito come le sopravvenienze normative debbano essere valutate dall’amministrazione procedente nella fase che intercorre fra la presentazione dell’istanza e l’emanazione del provvedimento finale, senza che la pendenza di rapporti contrattuali pregressi possa determinare un’ultrattività della normativa previgente (Cons. Stato, Sez. III, 12 settembre 2023, n. 8269, e Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2024, n. 6848, in materia di contratto di concessione e applicazione dell’art. 178 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici).
10. Conclusioni sistematiche
La categoria dell’invalidità sopravvenuta, all’esito della ricostruzione sistematica condotta, si presenta come uno snodo fondamentale del diritto amministrativo, in cui si intrecciano il principio tempus regit actum, il principio di legalità, l’irretroattività della legge e l’effettività della tutela giurisdizionale. La sua specificità rispetto alla matrice civilistica risiede nella peculiare struttura procedimentale dell’attività amministrativa, che consente di ammettere — entro confini definiti — l’incidenza di sopravvenienze normative sulla validità del provvedimento.
Il quadro che emerge, alla luce delle pronunce più recenti del Consiglio di Stato e del costante richiamo dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2011, è quello di un istituto progressivamente consolidato, nel quale la regola generale dell’immediata applicabilità delle sopravvenienze nel corso del procedimento si combina con il principio di insensibilità delle procedure concorsuali e di gara — ora declinato in termini relativi e non assoluti — e con un articolato regime delle fattispecie di invalidità sopravvenuta in senso proprio, che la giurisprudenza ha differenziato in funzione della natura della sopravvenienza (legge retroattiva, declaratoria di incostituzionalità, mancata conversione del decreto-legge, legge di interpretazione autentica, contrasto sopravvenuto con il diritto dell’Unione europea).
Sul piano processuale, la deroga alla regola del dies a quo coincidente con l’adozione dell’atto e la modulazione degli effetti dell’annullamento ex tunc rispetto al momento della sopravvenienza realizzano un punto di equilibrio fra esigenze di certezza del diritto ed effettività della tutela. Si tratta di un equilibrio che, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi anni, sembra orientato verso una maggiore valorizzazione della tutela del privato di fronte alle vicende sopravvenute della legalità, senza tuttavia abbandonare la cornice sistematica del principio di legalità e della procedimentalizzazione dell’attività amministrativa.




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